LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE TIMBRA IL CARTELLINO DI UN COLLEGA ASSENTE.

headerLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE TIMBRA IL CARTELLINO DI UN COLLEGA ASSENTE.

 

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, 23 marzo 2016, n. 5777)

 

 

  1. E’ legittimo il licenziamento del dipendente che marca intenzionalmente il cartellino per un collega assente: il comportamento, infatti, costituisce una frode in danno del datore di lavoro, che rompe il vincolo di fiducia che lega il lavoratore alla società ed è idoneo a configurare la giusta causa di recesso.
  2. In tema di licenziamento, la nozione di giusta causa è nozione legale e il giudice non è vincolato alle previsioni di condotte integranti giusta causa contenute nei contratti collettivi; tuttavia ciò non esclude che ben possa il giudice far riferimento ai contratti collettivi e alle valutazioni che le parti sociali compiono in ordine alla valutazione della gravità di determinati comportamenti rispondenti, in linea di principio, a canoni di normalità. Il relativo accertamento va operato caso per caso, valutando la gravità in considerazione delle circostanze di fatto e prescindendo dalla tipologia determinata dai contratti collettivi, ed il giudice può escludere che il comportamento costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dai contratti collettivi, solo in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 2906 del 14/2/2005).