IN MATERIA DI INTERESSE AD AGIRE, IN RELAZIONE AL DINIEGO DI TRASFERIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 104 DEL 1992

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(Cass. Civ., Sez. Lavoro, 24 marzo 2016, n. 5900)
 
Per costante insegnamento della Corte di Cassazione (cfr., per tutte, Cass. n. 2934/15), l’interesse ad agire, integrando una condizione dell’azione, deve sussistere al momento della decisione (non bastandone l’esistenza anno dell’instaurazione della lite), di talchè l’interesse al trasferimento del lavoratore ai sensi della legge n. 104 del 1992, per poter assistere la madre affetta da grave handicap fisico, viene meno fin dal momento del decesso della genitrice; nondimeno, permane l’interesse all’accertamento del diritto al trasferimento del lavoratore ai sensi della legge n. 104 del 1992, in quanto inscindibilmente connesso a quello, che permane anche dopo la morte della genitrice, di ottenere il risarcimento del danno per essere stata la lavoratrice, vista la lontananza della propria sede di lavoro, costretta a chiedere l’aspettativa per poter assistere la madre.