PREPOSIZIONE AD UN UFFICIO SENZA PROVVEDIMENTO TIPICO E MANSIONI DI FATTO DIRIGENZIALI

headerPREPOSIZIONE AD UN UFFICIO SENZA PROVVEDIMENTO TIPICO E MANSIONI DI FATTO DIRIGENZIALI

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, 29 marzo 2016, n. 6068)

1. Nella ipotesi di esercizio in via di fatto delle mansioni dirigenziali manca per definizione il provvedimento – (e per il periodo anteriore all’8.8.2002 il contratto) – con cui, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, (e prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 165 del 2001, ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19), sono fissati gli obiettivi sicchè non può essere la mancata previsione degli obiettivi elemento di fatto rilevante ad escludere l’esercizio delle mansioni superiori, così come non rileva la mancata acquisizione della qualifica di dirigente, la cui assenza costituisce, anzi, il presupposto di applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52.

2. La preposizione ad un ufficio, comporta, in mancanza di espresse limitazioni, il conferimento di tutti i poteri di direzione dell’ufficio; per gli uffici di livello dirigenziale la preposizione in forme diverse dal conferimento dell’incarico dirigenziale esclude unicamente le attribuzioni propositive (e di gestione) collegate alla predeterminazione degli obiettivi.