DUBBI DEL T.A.R. LAZIO IN TEMA DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI ATTI DI GESTIONE CONCERNENTI RAPPORTO DI LAVORO ED INCARICHI DEI DIRIGENTI

TAR_LazioDUBBI DEL T.A.R. LAZIO IN TEMA DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI ATTI DI GESTIONE CONCERNENTI RAPPORTO DI LAVORO ED INCARICHI DEI DIRIGENTI
(fattispecie relativa alla dichiarazione di nullità del rapporto di lavoro di un dirigente regionale e, per i conseguenti effetti caducanti, degli incarichi dirigenziali conferiti)

(T.A.R. Lazio, Sez. I-ter, 30/03/2016, n. 3890)

1. Gli atti di “macro-organizzazione”, concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 165/2001) conservano natura pubblicistica ed il relativo sindacato spetta pertanto al giudice amministrativo, mentre gli atti di “micro-organizzazione”, con cui si dispone l’organizzazione dei singoli uffici, nonché gli atti di gestione dei singoli rapporti di lavoro hanno invece natura privatistica (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), ed il relativo sindacato rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti (art. 63, comma 1).

2. Vi sono dubbi in merito alla giurisdizione alla quale appartiene la controversia relativa alla legittimità della <<determinazione n. G14999 del 24.10.2014, notificata in data 31.10.2014, di dichiarazione della nullità della determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo n. 2418 del 30.3.2005 e, conseguentemente, dell’inquadramento dell’Ing. G. G. nel ruolo del personale dirigente a tempo pieno e indeterminato della Regione Lazio e dei successivi contratti di conferimento di incarichi dirigenziali, nonché disposta l’applicazione degli artt. 2126, comma primo, e 1227, comma secondo, c.c..>>, nell’ambito della quale sono contestate decisioni relative ad affidamento e revoca di incarichi dirigenziali, nonché al riconoscimento, con atto di gestione, alla parte ricorrente della qualifica corrispondente a quella che aveva prima dell’acquisizione di quella dirigenziale presso la Regione: pertanto, il processo va sospeso, ai sensi dell’art. 367, secondo comma, c.p.c., al quale espressamente rinvia l’art. 10, co. 1, c.p.a., in quanto “l’istanza” di regolamento preventivo di giurisdizione non è “manifestamente inammissibile” e “la contestazione della giurisdizione” non appare “manifestamente infondata”.