SOMME EROGATE AL LAVORATORE AI SENSI DELL’ART. 18 L. N. 300 DEL 1970 E RIPETIBILITÀ NEI CASI DI SUCCESSIVA RIFORMA DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE CHE HA ACCERTATO L’ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO

headerSOMME EROGATE AL LAVORATORE AI SENSI DELL’ART. 18 L. N. 300 DEL 1970 E RIPETIBILITÀ NEI CASI DI SUCCESSIVA RIFORMA DEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE CHE HA ACCERTATO L’ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, 29 marzo 2016, n. 6054)

Le somme erogate in favore del lavoratore ai sensi dell’art. 18 St. lav, (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, applicabile in specie ratione temporis) sono giustificate dall’obbligo risarcitorio derivante dall’illegittimità del licenziamento, non già dall’inosservanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di reintegra, e debbono considerarsi ripetibili in ogni caso in cui il provvedimento giudiziale che ha accertato l’illegittimità del licenziamento sia stato successivamente riformato, ivi compreso il caso di un provvedimento d’urgenza ante causam successivamente revocato dalla sentenza di merito che accerti la legittimità del recesso, senza che assuma rilievo al riguardo l’offerta da parte del lavoratore della propria prestazione (cfr. Cass. nn. 16037 del 2004, 7543 del 2006 e da ult. 15251 del 2014). La ripetibilità va esclusa qualora all’ordine di reintegra segua l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa, giacchè in tal caso opera la salvezza del percetto posta in forma generale dall’art. 2126 c.c. per ogni ipotesi di prestazione lavorativa in violazione di legge.