LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA IN RELAZIONE A CONDOTTA ILLECITA EXTRALAVORATIVA

headerLICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA IN RELAZIONE A CONDOTTA ILLECITA EXTRALAVORATIVA

 

(Cass. civ., sez. Lavoro, 6 agosto 2015, n. 16524)

 

  1. La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare poichè il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta, ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o comprometterne il rapporto fiduciario (cfr. Cass. n. 776/15). Nondimeno, è pur sempre necessario che si tratti di comportamenti che, per la loro gravità, siano suscettibili di scuotere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro perchè idonei, per le concrete modalità con cui si manifestano, ad arrecare un pregiudizio, anche non necessariamente di ordine economico, agli scopi aziendali (cfr. Cass. n. 15654/12).
  2. Mentre spetta alla Corte di Cassazione l’individuazione dell’astratta riconducibilità d’una data condotta extralavorativa al concetto di giusta causa di licenziamento enunciato nelle norme a contenuto assiologico variabile (o c.d. elastiche) dell’art. 2119 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 1 (cfr., per tutte, Cass. n. 6501/13), spetta al giudice di merito apprezzare se e in che misura tale condotta extralavorativa abbia leso il vincolo fiduciario tra le parti del rapporto di lavoro.