RETRIBUZIONE SPETTANTE AL DIRIGENTE IN CASO DI PASSAGGIO AD INCARICO IN AMMINISTRAZIONI E ISTITUZIONI RIENTRANTI NELLO STATO ORDINAMENTO

headerRETRIBUZIONE SPETTANTE AL DIRIGENTE IN CASO DI PASSAGGIO AD INCARICO IN AMMINISTRAZIONI E ISTITUZIONI RIENTRANTI NELLO STATO ORDINAMENTO

(Cass. civ., Sez. Lavoro, 13/07/2015, n. 14568)

 

  1. Il diritto del dirigente, cessato dall’incarico di direttore generale di un Ministero e nominato consigliere della Corte dei Conti, a conservare il più favorevole trattamento economico dell’incarico cessato non ricomprende anche la retribuzione di risultato e la parte variabile della retribuzione di posizione, che quindi non possono essergli riconosciute nella nuova posizione giuridica. Sicchè può ritenersi che la retribuzione di posizione, quanto alla parte variabile, è strettamente legata allo specifico incarico dirigenziale (Cons. Stato, ad. plen. , 11 dicembre 2006, n. 14).

 

  1. Sia la giurisprudenza amministrativa (Cons, Stato, ad. plen., 11 dicembre 2006, n. 14) che quella di della Cassazione (Cass., sez. lav., 15 maggio 2007, n. 11084, Cass n 12498/2012) concordano nel distinguere tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio.

 

  1. La retribuzione di posizione, quanto alla parte variabile, è strettamente legata all’effettivo espletamento dello specifico incarico dirigenziale. Ciò è confermato dall’interpretazione autentica dell’art. 3, comma 57, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, operata dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 226 (legge finanziaria 2006), che ha previsto che l’art. 3, comma 57, citato, si interpreta nel senso che alla determinazione dell’assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile – spettante nei casi di passaggio di carriera di cui al T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 202, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione – concorre il trattamento, fisso e continuativo, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.