COMPONENTI “POLITICI” E SINDACALI NELLE COMMISSIONI DI CONCORSO: UN PROBLEMA ANCORA DA RISOLVERE

TAR_LazioCOMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO CHE, PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, RICOPRONO CARICHE POLITICHE O CHE SONO COMPONENTI DELL’ORGANO DI DIREZIONE POLITICA

 

(TAR Lazio, Sez. III-ter, 23 dicembre 2015, n. 14506)

 

  1. L’art. 35 comma 3 lettera e) d. lgs. n. 165/2001 – laddove prescrive che nelle procedure di reclutamento delle pubbliche amministrazioni la commissione deve essere composta “esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali” – deve essere interpretato nel senso che “la causa di incompatibilità in esame può essere estesa anche ai soggetti che ricoprano cariche politiche presso amministrazioni diverse da quella procedente solo nel caso in cui vi sia un qualche elemento di possibile incidenza tra l’attività esercitabile da colui che ricopre la carica e l’attività dell’ente che indice il concorso” e ciò in quanto “una diversa interpretazione generalizzerebbe in modo eccessivo e senza adeguata giustificazione il sospetto d’imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e, perciò, non siano comunque idonei, seppure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell’ente che indice la selezione” (Cons. Stato sez. V n. 574/2013; nello stesso senso Cons. Stato sez. V n. 2104/2012; Cons. Stato, sez. V n. 5526/2003; Cons. Stato sez. V n. 4056/2002). Tale opzione ermeneutica garantisce la necessaria “ponderazione dei due principi dell’imparzialità dell’azione amministrativa e della possibilità di accesso per tutti i cittadini agli uffici pubblici essendo necessario, perché il primo principio sia garantito senza sacrificio ingiustificato del secondo, il ricorso a criteri puntuali per l’applicazione dei divieti di partecipazione alle commissioni di concorso” (Cons. Stato sez. VI n. 5947/2013).
  2. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, l’attribuzione di un punteggio espresso in forma numerica assolve in maniera adeguata all’onere motivazionale, incombente sulla commissione, specie se siano stati predeterminati adeguati criteri di valutazione (Cons. Stato sez. V n. 3384/2015; sez. V n. 2629/2015; sez. VI n. 3053/2014).

 

NOTA

Un indirizzo molto discutibile, quello della giurisprudenza amministrativa, tenuto conto che si può seriamente dubitare dell’imparzialità di commissari di concorso con una tessera politica e/o un incarico politico – ad esempio – nel comune vicino o nell’ente pubblico del medesimo comparto: per il candidato danneggiato diventa una probatio diabolica dimostrare che vi sia stata influenza politica (il discorso vale pure per i sindacalisti componenti delle commissioni di concorso, nominati in quanto esperti delle materie del concorso) sull’andamento e sull’esito del concorso.

Meglio allora scegliere componenti che non ricoprono in assoluto cariche politiche o sindacali ovvero che non siano organi di indirizzo politico o amministrativo delle P.A., a prescindere da quanto richiesto dalla giurisprudenza (“che non gestiscano alcun potere rilevante e, perciò, non siano comunque idonei, seppure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell’ente che indice la selezione”), salva motivata e specifica impossibilità di trovare – da parte della P.A. che indice il concorso – un componente esperto che non abbia anche una di queste cariche (nonostante un apposita ricerca pubblicata sul sito della P.A. medesima).

Vengono in mente, al riguardo, le giuste preoccupazioni del legislatore, laddove ha imposto che, nell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, alla correzione delle prove scritte proceda una commissione diversa da quella che ha presieduto lo svolgimento delle prove scritte: qui si è presunto un rischio, almeno, di campanilismo…un po’ come il cambio improvviso di giuria nel film “Gli intoccabili”.