IN TEMA DI CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE E DI TRASLATIO IUDICII NEL RICORSO STRAORDINARIO

IN TEMA DI CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE E DI TRASLATIO IUDICII NEL RICORSO STRAORDINARIO

(Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, Adunanza delle Sezioni Riunite del 17 dicembre 2015, parere 39/2016 dell’8/1/2016, numero affare 01227/2014)

1.  Il concetto di procedura concorsuale evoca una procedura caratterizzata dalla valutazione dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria. Pacificamente vi rientrano sia le procedure concorsuali connotate dall’espletamento di prove stricto sensu intese, sia i concorsi per titoli. Non concretano procedure concorsuali, invece, le assunzioni che non sono basate su di una logica selettiva: si pensi alle chiamate dirette, nonché alle procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti da assumere, in quanto titolari di riserva o iscritti in apposita lista. È, infatti, chiaro che detta valutazione di idoneità mira solo alla verifica della capacità in termini assoluti del soggetto e non è caratterizzata dalla comparazione finalizzata alla compilazione di una graduatoria, che rappresenta la nota caratterizzante del concorso per l’accesso all’impiego, anche per soli titoli.

2. In ragione dell’inammissibilità del ricorso straordinario e della progressiva giurisdizionalizzazione del rimedio del ricorso straordinario (cfr. parere n.1581/2011 del 10 luglio 2012), deve essere indicata la possibilità di riproporre il gravame innanzi all’Autorità munita di giurisdizione (che, sulla specifica controversia, è il giudice ordinario). Ciò ai sensi dell’art. 11, comma 1, c.p.a., secondo cui “Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito”, con conseguente salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, a condizione che il processo sia riassunto entro il termine perentorio di tre mesi (art. 11, comma 2, c.p.a.).