Atti di macro-organizzazione, incarichi dirigenziali e giurisdizione.

Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5104/2013

Tra gli atti di macro-organizzazione la cui cognizione è attribuita , ai sensi dell’art. 63 del d. lgs. n. 165/2001, al giudice amministrativo, rientrano quelli recanti la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, tra cui anche l’istituzione o l’accorpamento di uffici dirigenziali, i modi di conferimento della loro titolarità , la determinazione delle dotazioni organiche (art.2, comma 1 d. lgs. n. 165/2001).

Anche se l’istituzione – come la soppressione – di uffici dirigenziali sia da ricondursi agli atti di macro-organizzazione impugnabili dinanzi al G.A. per far valere lo scorretto esercizio della discrezionalità amministrativa, ciò non toglie che, affinchè sussista un interesse a ricorrere, l’atto deve avere prodotto in via diretta una lesione attuale della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio dal dipendente, il quale è in quest’ipotesi tenuto ad impugnare immediatamente l’atto, senza attendere l’emanazione di ulteriori atti di gestione, aventi natura meramente esecutiva dell’atto di macroorganizzazione .

Quando, per converso, l’atto di macroorganizzazione non spieghi direttamente i propri effetti lesivi nella sfera giuridica del dipendente, ma questi vadano ricondotti esclusivamente a provvedimenti ulteriori di microorganizzazione, la controversia, concernente il rapporto di lavoro e la lesione di posizioni di diritto soggettivo, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, cui potrà essere richiesta la disapplicazione dell’atto di macroorganizzazione presupposto (Cass. SS.UU. ord. 8.11.2005, n. 21592; Cons. St. Sez. V, 15.2.2010, n. 816).

(La ricorrente, dirigente di seconda fascia di ruolo, è stata in un primo momento preposta, con provvedimento adottato l’1/1/2011, ad un ufficio dirigenziale non generale per un triennio; successivamente, l’amministrazione prima istituisce con decreto 30/1/2012 un nuovo posto di funzione dirigenziale non generale per lo svolgimento di un incarico di studio – nel contesto di una generale riassegnazione degli incarichi dirigenziali – poi dispone con provvedimento di pari data  la cessazione della dirigente ricorrente dall’incarico in precedenza assegnatole – che è stato conseguentemente affidato ad altra dirigente – e la contestuale assegnazione al neo istituito posto dirigenziale con incarico di studio. In tale specifico caso, l’istituzione di un nuovo posto dirigenziale di livello non generale , con compiti di studio, di per sé non lede in alcun modo la posizione della dirigente ricorrente, non essendo accompagnata dalla soppressione del posto dalla stessa ricoperto, né comportando alcuna interferenza in relazione ai compiti svolti dalla ricorrente. La lesione lamentata dalla dirigente ricorrente, consistente nella violazione del proprio diritto a permanere, per tutta la durata contrattuale, come preposta all’ufficio dirigenziale  affidatole con provvedimento dell’1/1/2011, è da ricondursi in via esclusiva ai provvedimenti di revoca e di affidamento del nuovo incarico dirigenziale, rispetto ai quali l’istituzione del posto dirigenziale con compiti di studio costituisce un necessario antecedente fattuale , non dotato tuttavia di autonoma portata lesiva.)

Occorre rammentare – per quanto riguarda le riorganizzazioni operate nelle amministrazioni pubbliche – sia quanto previsto dalla Direttiva n. 10/07 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione, riguardante i criteri per l’affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali, la loro durata, la valutazione dei dirigenti e le procedure inerenti la Banca dati presso il Dipartimento della Funzione Pubblica (“Le amministrazioni interessate dalla riorganizzazione verificheranno e valuteranno l’entità delle modifiche subite da ogni struttura amministrativa ed il loro impatto sull’oggetto degli incarichi precedentemente conferiti e di tali valutazioni riferiranno esplicitamente ed esaurientemente nelle nuove proposte d’incarico.”), sia quanto disposto dall’art. 9, comma 32, del D.L. 31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (“32. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all’art.  1,  comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza  di  un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una  valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente,  conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche  di  valore  economico inferiore. Non si applicano le  eventuali  disposizioni  normative  e contrattuali piu’ favorevoli; a  decorrere  dalla  medesima  data è abrogato l’art.  19,  comma  1  ter,  secondo  periodo,  del  decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico  di  livello generale o di livello non generale, a seconda,  rispettivamente,  che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.”)

Si vedano anche Cons. St., Sez. V, 6.12.2012, n. 6261; Sez. VI, 7.9.2012, n. 4758.