Consiglio-di-StatoINAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO STRAORDINARIO AVVERSO ATTI DI GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO ED IN MATERIA PENSIONISTICA

(Consiglio di Stato, Sez. II, parere 14/8/2015, n. 2411/2015 – n. affare 2479/2014)

1. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo) avvenuta il 16 settembre 2010, “il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa” (art. 7, comma 8) e, dunque, deve ritenersi che non sia più proponibile un ricorso straordinario per una controversia rientrante nella giurisdizione dell’A.G.O. ed in particolare per una controversia concernente la materia del pubblico impiego c.d. contrattualizzato (Cons. Stato, Ad. Gen., parere 22 febbraio 2011, n. 808).

2. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in materia di controversie attinenti al diritto a pensione e a quelle connesse, è inammissibile per difetto di potestà decisoria del Capo dello Stato, trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, ai sensi degli articoli 13 e 62 del r.d. 12 aprile 1934 n. 1214 (di identico tenore: parere della III Sezione del Consiglio di Stato, nel parere n. 1487 del 13.12.1988; pareri della II Sezione del Consiglio di Stato n. 3034/2004 del 22 febbraio 2006, n. 2917/2011 del 6 novembre 2013; n. 2268/2012 del 19 febbraio 2014 e n. 07739/2012 del 8 aprile 2015).