BANDO DI CONCORSO QUALE LEX SPECIALIS, REGOLE ERMENEUTICHE, IRRIDUCIBILITÀ DEL LAVORO SOMMINISTRATO ALLA P.A. A QUELLO ALLE DIPENDENZE DELLA STESSA

BANDO DI CONCORSO QUALE LEX SPECIALIS, REGOLE ERMENEUTICHE, IRRIDUCIBILITÀ DEL LAVORO SOMMINISTRATO ALLA P.A. A QUELLO ALLE DIPENDENZE DELLA STESSA

(TAR Lazio, sez. II, 4 giugno 2015, n. 7874)

 

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1. Secondo una consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709), il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l’accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente auto vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.

2. Le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale della parole e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole all’ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse, e sempreché non si oppongano a ciò interessi pubblici diversi e di maggior rilievo, che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati.

3. In presenza di un contratto di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003, con il quale un soggetto opera presso un’Amministrazione pubblica, qualora si accedesse alla tesi secondo la quale il lavoratore somministrato acquisisce la medesima professionalità ed esperienza di un soggetto assunto direttamente dall’Amministrazione, comunque tale esperienza di lavoro non può configurare un “servizio prestato, con contratto di lavoro a tempo determinato, alle dipendenze dell’Amministrazione” (come stabilito dal bando di concorso), proprio perché è stato prestato in forza di contratti di somministrazione di lavoro, che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro “alle dipendenze” dell’Amministrazione.