CONCORSI PUBBLICI E VALUTAZIONE TITOLI RELATIVI ALLA CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE

CONCORSI PUBBLICI E VALUTAZIONE TITOLI RELATIVI ALLA CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE

(TAR Lazio I-bis, 28/12/2017, n. 12722)

Per l’attribuzione dei punteggi spettanti per i certificati attestanti le competenze linguistiche dei partecipanti ai concorsi pubblici, si deve fare riferimento alla raccomandazione 28 settembre 2001 del Consiglio d’Europa, che ha istituito un Quadro comune europeo di riferimento per le lingue straniere QCER (CEFR Common European Framework of Reference for Languages in italiano).

 

 

Pubblicata il 28/12/2017

N. 12722/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02536/2016 REG.RIC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2536 del 2016, proposto da:
F. F., rappresentata e difesa dall’avvocato A. T., con domicilio eletto presso lo studio B. C. in Roma, corso Rinascimento, __;

contro

Ministero della Difesa – Corpo delle Capitanerie di Porto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

V. A., A. Z., T. S., A. R., D. D. B. non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

del decreto n. 200/2015 recante l’approvazione della graduatoria di merito relativa alla 2^ immissione nella Marina Militare del concorso per il reclutamento, per il 2015, di 2165 vfp4;

nonché degli atti presupposti/connessi e/o consequenziali.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Corpo delle Capitanerie di Porto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2017 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

La ricorrente, premesso di aver partecipato al concorso per il reclutamento di 2165 per l’anno 2015, di volontari in ferma prolungata quadriennale VFP4 indetto con D.I.235/2014, contesta la mancata valutazione della certificazione della conoscenza della lingua straniera lamentandone l’illegittimità per violazione della normativa in materia di riconoscimento dei titoli linguistici secondo i livelli e le modalità previste dal “quadro di riferimento europeo per le lingue”, precisando che se il titolo le fosse stato valutato correttamente, avrebbe conseguito un punteggio aggiuntivo sufficiente a collocarsi nella graduatoria finale in posizione utile alla nomina.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che resiste solo formalmente.

Non si è costituito nessun contro interessato.

Con ordinanza collegiale n. 4413/2016 sono stati disposti incombenti istruttori volti ad acquisire copia integrale del titolo linguistico in contestazione.

Con ordinanza n. 2861/2017 la domanda cautelare è stata accolta ai fini del riesame della scheda di valutazione dei titoli della ricorrente.

In esecuzione della predetta pronuncia la PA la ricorrente è stata riposizionata in graduatoria ed ammessa con riserva alla ferma prefissata quadriennale.

All’udienza pubblica del 29.11.2017 la causa è trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Come già chiarito nei precedenti della Sezione, per l’attribuzione dei punteggi spettanti per i certificati attestanti le competenze linguistiche dei partecipanti ai concorsi pubblici si deve fare riferimento alla raccomandazione 28 settembre 2001 del Consiglio d’Europa che ha istituito un Quadro comune europeo di riferimento per le lingue straniere QCER (CEFR Common European Framework of Reference for Languages in italiano), cui fa riferimento la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, indirizzata tra l’altro ai datori di lavoro (riconosciuti anche dai decreti M.I.U.R. del 12.7.2012; del 21.5.2013 e del 17.6.2014).

La Raccomandazione predetta, che ha istituito l’European Qualification Framework (EQF), con l’obiettivo “di istituire un quadro di riferimento comune che funga da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli, sia per l’istruzione generale e superiore sia per l’istruzione e la formazione professionale”, impegna gli Stati membri ad usare il Quadro europeo delle qualificazioni come strumento di riferimento per confrontare i livelli delle qualificazioni dei diversi sistemi nazionali e “per promuovere sia l’apprendimento permanente sia le pari opportunità nella società basata sulla conoscenza”. In sostanza l’EQF costituisce una “griglia di referenziazione” che consente di comparare le diverse certificazioni di competenze linguistiche rilasciate nei Paesi membri basandosi su livelli comuni di padronanza linguistica (da A1 a C2).

Ne consegue che le clausole del bando di concorso che prevedono i vecchi titoli avrebbero dovuto essere applicate tenendo conto delle tabelle di equivalenza con i titoli contemplati nella predetta tabella del Quadro Europeo di riferimento per le lingue straniere (QCER), sulla base del livello di padronanza della lingua posseduto dal soggetto interessato. Risulta pertanto illegittimo l’operato della Commissione valutatrice nella parte in cui non ha stato attribuito alla ricorrente il punteggio spettante per il titolo linguistico posseduto, anziché riconoscerne la corrispondenza con quello di pari livello previsto dal predetto QCER.

In conclusione vanno annullati gli atti concorsuali impugnati, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di riesaminare la scheda di attribuzione del punteggio spettante per la certificazione linguistica in contestazione alla luce dei principi sopraindicati, rideterminando, di conseguenza, la posizione in graduatoria della ricorrente sulla base del punteggio aggiuntivo spettante per il titolo suddetto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario