RESTITUZIONE DEL FASCICOLO AL MINISTERO COMPETENTE PER LA PROSECUZIONE DELLA TRATTAZIONE IN SEDE STRAORDINARIA, PER TARDIVITÀ DELL’ATTO DI OPPOSIZIONE PER LA TRASPOSIZIONE DEL RICORSO STRAORDINARIO IN SEDE GIURISDIZIONALE

RESTITUZIONE DEL FASCICOLO AL MINISTERO COMPETENTE PER LA PROSECUZIONE DELLA TRATTAZIONE IN SEDE STRAORDINARIA, PER TARDIVITÀ DELL’ATTO DI OPPOSIZIONE PER LA TRASPOSIZIONE DEL RICORSO STRAORDINARIO IN SEDE GIURISDIZIONALE.

(Incarichi dirigenziali al MIBACT)

T.A.R. Lazio, sezione II-quater, 23 gennaio 2017, n. 1235)

 

01235/2017 REG.PROV.COLL.

05206/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

 

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 5206 del 2016, originariamente proposto in sede straordinaria da:

Irene Berlingo’, rappresentata e difesa dagli avvocati Virginia Ripa Di Meana, Francesco Brizzi, con domicilio eletto presso Studio Legale Ripa Di Meana & Associati in Roma, piazza dei Caprettari, 70;

contro

Ministero dei Beni e delle Attivita’ Culturali e del Turismo, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Presidenza del Consiglio dei Ministri;

nei confronti di

Paolo Giulierini, n.c.;

Eva Degl’Innocenti, n.c.;

Carmelo Malacrino, n.c.;

per l’annullamento

– dei decreti di nomina dei direttori dei musei archeologici nazionali di Napoli, Taranto e Reggio Calabria;

– del decreto direttoriale MIBACT 7 gennaio 2015 relativo alla selezione pubblica prevista dall’art. 14, comma 2 – bis del d.l. n. 83/2014, in parte qua;

– del decreto ministeriale MIBACT 19 febbraio 2015 recante la nomina della commissione di valutazione;

– del verbale 5 maggio 2015 della commissione di valutazione;

– della delibera 1 luglio 2015 della commissione di valutazione;

– degli altri verbali e atti della commissione di valutazione;

– dell’art. 3 del D.M. 27 novembre 2014, recante la disciplina per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

– degli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Irene Berlingò ai sensi dell’art. 48 cod. proc. amm., a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato e della successiva opposizione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2017 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

  1. a) che la ricorrente ha originariamente impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato i seguenti atti:

– i decreti di nomina dei direttori dei musei archeologici nazionali di Napoli, Taranto e Reggio Calabria;

– il decreto direttoriale MIBACT 7 gennaio 2015 relativo alla selezione pubblica prevista dall’art. 14, comma 2 – bis del d.l. n. 83/2014, in parte qua;

– il decreto ministeriale MIBACT 19 febbraio 2015 recante la nomina della commissione di valutazione;

– il verbale 5 maggio 2015 della commissione di valutazione;

– la delibera 1 luglio 2015 della commissione di valutazione;

– gli altri verbali e atti della commissione di valutazione;

– l’art. 3 del D.M. 27 novembre 2014, recante la disciplina per il conferimento degli incarichi dirigenziali;

– gli atti connessi;

  1. b) che la medesima ricorrente si è costituita nel presente giudizio ai sensi dell’art. 48 cod. proc. amm., a seguito dell’atto di opposizione con cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha chiesto la trasposizione della controversia nella presente sede giurisdizionale;
  2. c) che la causa è stata chiamata per la discussione all’udienza pubblica del 17 gennaio 2017 e quindi trattenuta in decisione;
  3. d) che nel corso dell’udienza pubblica è stata sottoposta all’attenzione dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., la questione della ritualità dell’avvenuta trasposizione della controversia nella presente sede, sul rilievo della tardività dell’atto di opposizione;
  4. e) che le parti non hanno formulato osservazioni al riguardo e non hanno chiesto la concessione di un termine a difesa;
  5. f) che sussistono i presupposti per la decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a.;
  6. g) che la notifica del ricorso straordinario al MIBACT si è perfezionata in data 17 dicembre 2015, mentre l’atto di opposizione del medesimo Ministero è stato notificato alla ricorrente il 2 marzo 2016;
  7. h) che detta opposizione deve considerarsi inammissibile per tardività, essendo stata proposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso di cui all’art. 10 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
  8. i) che deve quindi disporsi la restituzione del fascicolo al Ministero competente per la prosecuzione della trattazione in sede straordinaria;
  9. l) che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali di questo giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’inammissibilità dell’atto di opposizione e dispone la restituzione del fascicolo al Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi,     Presidente

Francesco Arzillo,       Consigliere, Estensore

Stefano Toschei,         Consigliere

 

L’ESTENSORE              IL PRESIDENTE

Francesco Arzillo        Leonardo Pasanisi

 

IL SEGRETARIO