GIURISDIZIONE SULLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI RIMBORSI – E LORO MISURA – DELLE SPESE LEGALI DEL DIPENDENTE PUBBLICO NELL’AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

TAR_LazioGIURISDIZIONE SULLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI RIMBORSI – E LORO MISURA – DELLE SPESE LEGALI DEL DIPENDENTE PUBBLICO NELL’AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

(T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, 25 marzo 2016, n. 3796)

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Suprema Corte di Cassazione, le questioni relative al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico privatizzato – nella fattispecie nell’ambito di un procedimento penale instaurato nei suoi confronti nel 2010 – attengono alla gestione del rapporto lavorativo, di modo che nella specie, trattandosi di rapporto privatizzato e di questione relativa a diritti soggettivi insorta (con riferimento sia all’inizio che alla conclusione del procedimento penale) post 30.6.1998 (che costituisce ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. n. 165/2001 il discrimine temporale per l’attribuzione al giudice ordinario come giudice del lavoro delle controversie lavorative dei dipendenti pubblici con rapporto privatizzato), la giurisdizione spetta appunto al giudice ordinario (cfr. al riguardo Cassazione civile, sez. un., 24/03/2010; nonché n. 17473/2009; CdS, IV, n. 8750/2009, Tar Pescara, n. 79/2015, CGARS n. 222/2015, TAR NA 3364/2014, TAR LT n. 366/2013) davanti al quale, dunque, ex art. 11 del cpa, il processo potrà essere riproposto.

[controversia instaurata da un funzionario comunale contro l’Amministrazione di appartenenza ai fini della refusione (che il Comune ha bensì riconosciuto, con l’atto impugnato, ma in misura ridotta rispetto a quanto preteso dall’istante), delle spese da quest’ultimo sostenute per la difesa legale nell’ambito di un procedimento penale instaurato nei suoi confronti nel 2010 presso il Tribunale di Civitavecchia e peraltro conclusosi con piena assoluzione con sentenza del 26.11.2014 successivamente depositata]