L’ENTE PUBBLICO DEVE PAGARE ALL’AVVOCATO DIPENDENTE LA TASSA DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE

logoAvvocaturaL’ENTE PUBBLICO DEVE PAGARE ALL’AVVOCATO DIPENDENTE LA TASSA DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE

(Cass. civ., Sez. Lavoro, 16 aprile 2015, n. 7776)

Il pagamento della tassa annuale di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati, per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che, in via normale, devono gravare sull’Ente stesso. Quindi, se tale pagamento viene anticipato dall’avvocato-dipendente deve essere rimborsato dall’Ente medesimo, in base al principio generale applicabile anche nell’esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell’art. 1719 c.c., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari.

 

 [La questione che ha dato origine alla controversia è stata a lungo dibattuta, anche con riguardo agli avvocati dipendenti di Enti locali, dinanzi alla Corte dei Conti (specialmente in sede di controllo) e al Giudice amministrativo; ha finalmente trovato una soluzione definitiva – recepita anche dalla contrattazione collettiva – dopo che il Consiglio di Stato, con parere reso il 15 marzo 2011 nell’affare n. 678/2010, ha affermato che, quando sussista il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che dovrebbero, in via normale, al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività.

Il Consiglio di Stato, per giungere a tale soluzione, ha fatto espresso riferimento all’indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 20 febbraio 2007, n. 3928 – che è stata contestata dall’Ente pubblico nazionale ricorrente (INPS) – ricordando che, in tale sentenza è stato affermato che il pagamento della quota annuale di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo del datore di lavoro è rimborsabile dal datore di lavoro, non rientrando nè nella disciplina positiva dell’indennità di toga (D.P.R. n. 43 del 1990, art. 14, comma 17) a carattere retributivo, con funzione non restitutoria e un regime tributario incompatibile con il rimborso spese, nè attenendo a spese nell’interesse della persona, quali quelle sostenute per gli studi universitari e per l’acquisizione dell’abilitazione alla professione forense.

D’altra parte, il Consiglio di Stato ha espressamente affermato di non condividere la le decisioni prese dalla Corte dei conti in sede di controllo, nelle quali è stato qualificato l’obbligo di corresponsione della tassa per l’iscrizione come strettamente personale, essendo legato all’integrazione del requisito professionale necessario per svolgere il rapporto con l’ente pubblico, mentre a tale giurisprudenza fa espressamente riferimento l’attuale ricorrente.

In Cass. 20 febbraio 2007, n. 3928, è stato precisato che nel lavoro dipendente si riscontra l’assunzione, analoga a quella che sussiste nel mandato, a compiere un’attività per conto e nell’interesse altrui, pertanto la soluzione adottata risponde ad un principio generale ravvisabile anche nell’esecuzione del contratto di mandato, ai sensi dell’art. 1719 c.c., secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell’incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari.]