IL TAR LAZIO FA IL PUNTO SULLE QUESTIONI IN MATERIA DI RECUPERO DEI COMPENSI DEGLI INCARICHI SVOLTI, SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE, DAI PUBBLICI DIPENDENTI E SUL MANCATO VERSAMENTO DEI COMPENSI ALLA P.A.

TAR_LazioIL TAR LAZIO FA IL PUNTO SULLE QUESTIONI IN MATERIA DI RECUPERO DEI COMPENSI DEGLI INCARICHI SVOLTI, SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE, DAI PUBBLICI DIPENDENTI E SUL MANCATO VERSAMENTO DEI COMPENSI ALLA P.A.

(T.A.R. Lazio, Sez. I-bis, 24/3/2016, n. 9182)

1. La disposizione del comma 7 dell’art. 53 del d. lgs. n. 165/2001 – in base alla quale gli incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici sono, di regola, soggetti a preventiva autorizzazione della P.A.:
– tende ad assicurare il rispetto delle regole poste a tutela della imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa (per questo motivo le attività extraprofessionali del dipendente pubblico sono soggette ad un vaglio che si esprime attraverso il provvedimento di autorizzazione);
– ha natura compensativa della condotta irregolare del dipendente (cfr. Consiglio di Stato, VI, n. 3172/2015 e Cassazione Civile, sezione lavoro, n. 7346/2010);
– non è norma che prevede una sanzione disciplinare, ma una misura reale di destinazione dei compensi in assenza di una preventiva autorizzazione;
– può applicarsi anche al personale militare, stante la sua portata di principio generale non smentita dalle disposizioni di cui agli artt. 894 e 896 del TU ordinamento militare (cfr. ad esempio ordinanza Consiglio di Stato n. 1986/2013);
– l’azione di recupero delle somme è di competenza dell’Amministrazione intimata, tenuto conto che la Corte dei Conti ha giurisdizione con riferimento alle ipotesi di cui al comma 7 bis (danno erariale che va provato);
– l’escussione preventiva del soggetto presso cui è stata svolta l’attività esterna non è necessaria qualora il dipendente ha già ricevuto i compensi per il lavoro svolto (cfr. TAR Marche n. 65/2013);
– l’eccezione di prescrizione in ordine al credito vantato dall’Amministrazione ai sensi del richiamato comma 7 dell’art. 53 non è quinquennale, ma decennale (l’ordinario termine di prescrizione ex art. 2946 cod. civ. consegue alla circostanza che trattasi di un inadempimento di un’obbligazione pecuniaria);
– per quel che concerne il calcolo delle somme che l’Amministrazione ha il diritto di richiedere – in relazione allo svolgimento di incarichi esterni senza autorizzazione – queste devono essere versate al netto delle imposte già corrisposte e così anche la richiesta di restituzione dei compensi illegittimamente percepiti non può che avere a oggetto le somme ricevute in eccesso (e cioè, effettivamente entrate nella sfera patrimoniale del dipendente medesimo), non potendosi pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 614/2013).

2. In materia di attività extraprofessionali del dipendente pubblico, svolte senza la preventiva autorizzazione della P.A. di appartenenza, richiesta dal comma 7 dell’art. 53 del d. lgs. n. 165/2001, la tutela risarcitoria dell’Amministrazione è affidata alle previsioni del successivo comma 7-bis dell’art. 53, il quale prevede che la percezione irregolare di compensi per attività extraprofessionali costituisce danno erariale soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Tale disposizione non determina una duplicazione di conseguenze derivanti dallo stesso comportamento in quanto la stessa resta collegata, contrariamente al comma 7, alla gravità dell’inadempimento, alla sussistenza di un danno e al profilo psicologico dell’inadempiente.

3. Nel processo amministrativo, secondo un consolidato indirizzo (cfr., fra le tante, ordinanze Ad. Plen. 15 ottobre 2014 n. 28; Sez. V, 27 settembre 2011, n. 5387; Sez. IV, 11 luglio 2002, n. 3926), trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa; non si rinviene, infatti, nel sistema della giustizia amministrativa (ex artt. 79 e 80, c.p.a.) una norma che vieti una tale ipotesi di sospensione (cfr. Cass., Sez. un., 16 aprile 2012, n. 5943), né si profila una lesione del contraddittorio allorquando la parte istante, nel prospettare la questione di legittimità costituzionale della norma, faccia richiesta di poter interloquire davanti al giudice delle leggi, sollecitando una formale rimessione della questione sulla base di argomentazioni già sollevate da altra autorità giurisdizionale.