LICENZIAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA PER TERZI DURANTE LA MALATTIA ED ONERE DEL LAVORATORE IN MERITO ALLA DIMOSTRAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA CON LO STATO DI MALATTIA

headerLICENZIAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA PER TERZI DURANTE LA MALATTIA ED ONERE DEL LAVORATORE IN MERITO ALLA DIMOSTRAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA CON LO STATO DI MALATTIA

(Cass. civ., Sez. Lavoro, 15/01/2016, n. 586)
.
È onere del lavoratore dimostrare la compatibilità dell’attività lavorativa svolta in favore di terzi con l’infermità determinante l’assenza dal lavoro con l’Associazione datrice di lavoro e col recupero delle energie lavorative (ex aliis, Cass. n.4237/2015, Cass. 19.12.2000 n.15916); le relative valutazioni sono riservate al giudice del merito (Cass. 13 aprile 1999, n. 3647).

[Fattispecie in tema di svolgimento, costante e non episodico, di attività lavorativa presso l’esercizio commerciale della moglie da parte del lavoratore licenziato]