DISPOSIZIONE DICHIARATA INCOSTITUZIONALE E CONFIGURAZIONE DELLA COLPA IN CAPO ALLA P.A. CHE NE HA FATTO APPLICAZIONE

headerDISPOSIZIONE DICHIARATA INCOSTITUZIONALE E CONFIGURAZIONE DELLA COLPA IN CAPO ALLA P.A. CHE NE HA FATTO APPLICAZIONE  (FATTISPECIE RELATIVA ALLE NORME SULLO SPOILS SYSTEM DELLA LEGGE N. 145/2002, C.D. “LEGGE FRATTINI”)

 

(Cass. civ., Sez. Lavoro, 07/10/2015, n. 20100)

 

La retroattività delle pronunce di illegittimità costituzionale riguarda l’antigiuridicità delle norme investite, non più applicabili, neanche ai rapporti pregressi non ancora esauriti, ma non consente di configurare retroattivamente e fittiziamente una colpa del soggetto che, prima della declaratoria di incostituzionalità, abbia conformato il proprio comportamento alle norme solo successivamente invalidate dalla Corte cost. (da ultimo espresso con Cass., n. 355/13). (*)

In caso di illegittima risoluzione anticipata d’un incarico dirigenziale in base a norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima (L. n. 145 del 2002, art. 3, comma 7), al dirigente spetta il risarcimento del danno derivato dall’anticipata risoluzione del rapporto, ma tale danno, considerato che la colpa dell’agente è elemento essenziale dell’illecito, è risarcibile solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale – e non dalla data di cessazione del rapporto – ove l’amministrazione non si conformi alla sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale.

(*)  [ Precisa la Corte: <<Si tratta di un indirizzo giurisprudenziale che ha origini remote, atteso che già con sentenza n. 2691/12 le S.U. di questa Corte avevano affermato il principio secondo cui, nel campo dell’illecito inteso in senso lato, la retroazione della pronuncia d’incostituzionalità è limitata.

Infatti, se può riconoscersi efficacia retroattiva alla cosiddetta antigiuridicità, non può ammettersi che si configuri retroattivamente la colpa intesa quale atteggiamento psichico del soggetto, che non può ravvisarsi, neppure sotto forma di una sorta di fictio iuris, riguardo ad un comportamento imposto da una norma cogente, anche se incostituzionale, fino a che essa sia in vigore.

Si tratta di principio costantemente affermato da questa Corte.

Le Sezioni Unite (v. sentenza n. 8478/93) hanno poi ribadito che la c.d. retroattività delle pronunce di incostituzionalità è limitata all’antigiuridicità delle norme che ne siano investite.

Queste, infatti, ex art. 136 Cost. non sono più applicabili a far tempo dal giorno successivo alla pubblicazione delle pronunce della Corte (non solo ai rapporti giuridici futuri, ma) neanche ai rapporti pregressi, che non siano ancora esauriti.

Proprio il difetto di colpa esclude che comportamenti conformi a norme solo successivamente dichiarate costituzionalmente illegittime possano dare luogo a qualsivoglia illecito contrattuale od extracontrattuale o a inadempimento legittimante la risoluzione del contratto, salvo che la colpa dell’agente – ma si tratta di ipotesi eccezionali – sia elemento non essenziale della fattispecie generatrice di responsabilità civile.

In tale quadro si è, quindi, sviluppata la giurisprudenza successiva, così più volte statuendosi che l’efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative dell’illegittimità costituzionale di una norma, se comporta che tali pronunce abbiano effetto anche in ordine ai rapporti svoltisi precedentemente (eccettuati quelli definiti con sentenza passata in giudicato e le situazioni comunque definitivamente esaurite), non vale però a far ritenere illecito il comportamento realizzato, anteriormente alla sentenza di incostituzionalità, conformemente alla norma successivamente dichiarata illegittima, non potendo detto comportamento ritenersi caratterizzato da dolo o colpa (v. Cass. n. 6744/96; Cass. n. 941/99; Cass. n. 1138/99; Cass. n. 3702/99; Cass. n. 7487/2000; Cass. n. 15879/02; Cass. n. 8432/04; Cass. n. 13731/04; Cass. n. 23565/07).

E non vi è dolo o colpa da parte d’una pubblica amministrazione che, ai sensi degli artt. 97 e 136 Cost., era comunque tenuta a conformarsi alla norma di legge fino alla pronuncia di sua incostituzionalità. Si tratta di indirizzo condivisibile ed applicabile anche al caso di specie, in cui certamente non è ravvisabile un’ipotesi (pur sempre eccezionale) di responsabilità che prescinda dalla colpa.

Pertanto, in caso di illegittima risoluzione anticipata d’un incarico dirigenziale in base a norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima, al dirigente spetta il risarcimento del danno derivato dall’anticipata risoluzione del rapporto, ma tale danno, considerato che la colpa dell’agente è elemento essenziale dell’illecito, è risarcibile solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale – e non dalla data di cessazione del rapporto – ove l’amministrazione non si conformi alla sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale.

Ma nel caso in esame, come ammesso dalla stessa ricorrente, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 145 del 2002, art. 3, comma 7 è intervenuta quando ormai era decorso anche il termine finale dell’incarico originariamente previsto per la data del 26.2.06, incarico che – dunque – non poteva rivivere.

In breve, se il termine finale dell’incarico era ormai decorso alla data di dichiarazione di illegittimità costituzionale, in nessun caso l’amministrazione avrebbe potuto incorrere in colpa nel non ripristinarlo perché – appunto – ormai già scaduto ed essendo il posto già da altri coperto. E l’assenza di colpa o comunque di causa imputabile all’amministrazione preclude, ex art. 1218 c.c., la configurabilità di quel danno risarcibile su cui erroneamente insiste anche in memoria l’odierna ricorrente.>> ]