SULLA VALENZA DELLA SOTTOSCRIZIONE, DA PARTE DEL DIPENDENTE RICHIEDENTE, DEI DOCUMENTI ATTESTANTI I SERVIZI PRESTATI

TAR_LazioSULLA VALENZA DELLA SOTTOSCRIZIONE, DA PARTE DEL DIPENDENTE RICHIEDENTE, DEI DOCUMENTI ATTESTANTI I SERVIZI PRESTATI

(TAR Lazio, Sez. I-bis, 14/7/2015, n. 9440)

 

La sottoscrizione da parte del militare (VFP1) dell’estratto della documentazione di servizio – che viene compilata dal Comando di Corpo di appartenenza ai fini della partecipazione ad un concorso (per VFP4) – non ha valenza di attestazione di completezza e correttezza della documentazione medesima e non può in alcun modo atteggiarsi quale volontario riconoscimento e conseguente accettazione del contenuto ivi riportato, ma piuttosto quale mero atto formale dovuto, prodromico e necessario, al fine del proseguimento della partecipazione alla procedura concorsuale; ciò in quanto risulta spettante unicamente alla Amministrazione competente il potere di attestare, appunto a mezzo di compilazione di documentazione di estratto del servizio prestato, i titoli, utili ai fini della gara, già in possesso del candidato, il quale, di fronte all’esercizio di tale potere, si ritrova ad essere mero destinatario, sprovvisto di qualsivoglia potestà sanante.

09440/2015 REG.PROV.COLL.

02376/2015 REG.RIC

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2376 del 2015, proposto da:

A.P., rappresentato e difeso dagli avv. G. P., O. P., con domicilio eletto presso G. P. in Roma, Via della Scrofa, 64;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

  1. D’A., S. A., C. N.;

per l’annullamento

della graduatoria finale di merito relativa alla 2^ immissione nella Marina Militare, nel C.E.M.M., del concorso per titoli ed esami per il reclutamento per l’anno 2014 di 2229 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell’aeronautica militare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale n. 95 del 3.12.2013;del punteggio finale di merito attribuito al ricorrente; di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio de Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2015 il dott. Silvio Ignazio Silvestri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Espone la ricorrente di aver partecipato al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento per il 2014 di n. 2229 VFP4 nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare, riservato ai VFP1 in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma.

In data 1 luglio 2014 la ricorrente si presentava presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno per lo svolgimento della prova di selezione prevista per la seconda immissione, consegnando in tale sede l’estratto della documentazione di servizio relativa al servizio svolto in qualità di VFP1, nella quale il Comando di appartenenza non aveva inserito la missione svolta tra il Golfo Persico ed il periplo dell’Africa nel periodo compreso tra il giorno 18 novembre 2013 e il giorno 11 aprile 2014; le veniva attribuito punteggio di 81,44.

Con decreto interdirigenziale n. 254 del 10 dicembre 2014, veniva approvata graduatoria di merito nella quale la sig.ra P. A. risultava al posto n. 126 su 80 posti utili.

Parte ricorrente ha assunto l’illegittimità dell’avversato giudizio per errata valutazione dei titoli di merito, ingiustizia manifesta, illogicità.

Ha sostenuto infatti che, come da art. 6 del bando in esame, l’estratto della documentazione di servizio, compilata dal Comando di Corpo di appartenenza dei concorrenti, doveva contenere i titoli relativi a “b) missioni in territorio nazionale ed estero … , conseguiti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande”, e che pertanto, a norma dello stesso bando di gara, la documentazione relativa ai propri titoli risultava incompleta.

Tale omissione, per un totale di 144 giorni di servizio all’estero non imputati all’odierna ricorrente, valutabili per un totale di 2,016 punti (0,014 punti per ogni giorno di missione all’estero, coefficiente attribuito dall’all. B dello stesso bando di concorso), ha comportato attribuzione del punteggio, assunto errato, di 81,44 punti totali, in luogo degli 83,456 che la ricorrente assumeva spettanti, e che la avrebbero classificata al posto n. 73 della graduatoria, utile ai fini dell’idoneità per la vincita.

Con comportamento arbitrario ed illegittimo, ha riportato la ricorrente, l’Amministrazione odierna resistente ha rifiutato di sanare tale attribuzione di punteggio, in violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost.

Ha concluso la parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del ricorso con ogni conseguenza.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa, eccependo altresì l’avvenuta sottoscrizione, da parte della ricorrente, della documentazione sopra citata in sede di presentazione, alla quale ha inteso attribuire valenza di attestazione di completezza ed esattezza dei dati ivi riportati.

Ulteriormente, ha ribadito la completezza della documentazione compilata dal Comando di Corpo, in quanto l’attribuzione del titolo contestato si assumeva presupporre necessariamente il completamento dell’intero periodo di missione entro lo scadere del termine di presentazione della domanda.

Nel precisare che le parti presenti all’odierna Camera di Consiglio sono state al riguardo sentite sulla possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, il ricorso all’esame si rivela fondato.

Con ordinanza n. 7136, resa alla Camera di Consiglio del 13 maggio 2015, questa Sezione, riservata ogni pronuncia in rito e sul merito del ricorso, ha ordinato alla ricorrente incombenti istruttori di integrazione delle notifiche entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della stessa ordinanza.

Con nota di deposito del 19 giugno 2015 parte ricorrente ha comprovato l’osservanza delle incombenze istruttorie sopra descritte.

Nel confutare, in primo luogo, quanto eccepito dalla resistente Amministrazione in ordine alla valenza di attestazione di completezza e correttezza da attribuire alla sottoscrizione dell’estratto della documentazione di servizio da parte della odierna ricorrente, si intende rilevare come tale sottoscrizione non corrisponda in alcun modo a una libera scelta e valutazione dei concorrenti.

La documentazione menzionata, infatti, viene compilata dal Comando di Corpo di appartenenza del concorrente, e la consegna contestuale in sede di presentazione per lo svolgimento di prove di selezione si atteggia quale condizione necessaria al fine della partecipazione alla procedura.

Di conseguenza, la mancata presentazione di tale documentazione comporta una preclusione immediata allo svolgimento delle procedure di selezione, con conseguente esclusione.

In relazione a ciò, si rileva, in linea anche con la pronuncia resa tramite ordinanza n. 2675 del 2012 del Consiglio di Stato, come l’apposizione di sottoscrizione da parte del concorrente alla documentazione successivamente contestata non possa in alcun modo atteggiarsi quale volontario riconoscimento e conseguente accettazione del contenuto ivi riportato, ma piuttosto quale mero atto dovuto, prodromico e necessario, al fine del proseguimento della partecipazione alla procedura di selezione.

In tal senso si è già pronunciata questa sezione con sentenza n.7782 del 2014, ritenendo l’apposizione di sottoscrizione quale atto meramente formale finalizzato alla partecipazione alla procedura di selezione, in quanto risulta spettante unicamente alla Amministrazione competente il potere di attestare, appunto a mezzo di compilazione di documentazione di estratto del servizio prestato, i titoli, utili ai fini della gara, già in possesso del candidato, il quale, di fronte all’esercizio di tale potere, si ritrova ad essere mero destinatario, sprovvisto di qualsivoglia potestà sanante.

In merito all’attribuzione del punteggio dato dai giorni effettivi di missione all’estero al fine dello scorrimento della graduatoria, utile per l’idoneità alla selezione, il Collegio intende attribuire credito alla istanza di parte ricorrente.

Il perpetrato rifiuto dell’Amministrazione odierna resistente a riconoscere il punteggio attribuibile sulla base di titoli previsti a norma dello stesso bando di concorso, e come da allegato allo stesso rideterminabili in relazione al coefficiente da quest’ultimo attribuito, appare in contraddizione con i principi di logicità, ragionevolezza e imparzialità regolanti la stessa attività amministrativa, improntati allo svolgimento di una procedura di selezione in grado di conferire opportunità commisurate agli effettivi meriti, a giovamento della stessa Amministrazione nel consentire l’assunzione di personale quanto più possibile qualificato.

Non si ravvisa infatti alcun motivo ostativo l’attribuzione dei titoli contestati, né la interpretazione fornita da parte resistente alla parola “conseguiti” di cui all’art. 6 del bando di gara in esame appare foriera di alcun pregio giuridico in applicazione al caso in esame.

Si può infatti a tutti gli effetti attribuire valenza di conseguimento ai giorni di missione effettivamente svolti all’estero allo scadere del termine utile per la partecipazione alla procedura di selezione, non essendo richiesto alcun ulteriore adempimento in termini di attestazioni o valutazioni da rilasciare al compimento dell’intero periodo originariamente previsto al fine dell’effettivo computo.

Né la previsione, in sede di allegato allo stesso bando, della possibilità di attribuire un coefficiente specifico per le missioni all’estero ad ogni giorno effettivamente svolto, o conseguito, al momento del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione appare contrastare tale interpretazione, dal momento che il necessario completamento dell’intero periodo previsto per la missione renderebbe tale previsione insuscettibile di qualsivoglia applicazione alla procedura in esame, se non addirittura contrastante con la ratio della stessa selezione.

Alla luce di quanto sopra esposto, in applicazione della normativa in esame, non si ravvisano motivi ostativi alla attribuzione del punteggio previsto in sede di bando di gara per l’effettivo svolgimento di missione all’estero da parte della odierna ricorrente al momento del termine per la presentazione di domanda di partecipazione, con conseguente attribuzione del punteggio complessivo di 2,016, utile per risultare vincitrice.

Ribadite le esposte considerazioni, il Collegio deve disporre l’accoglimento del presente gravame.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione

Condanna l’Amministrazione della Difesa, costituitasi in giudizio, in favore della ricorrente, in ragione di complessivi € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2015, con l’intervento dei seguenti magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente, Estensore

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Nicola D’Angelo, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)