SULLA PROVA DEL LICENZIAMENTO RITORSIVO

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(Cass. civ., Sez. Lavoro, 16/07/2015, n. 14928)

 

  1. Il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta – assimilabile a quello discriminatorio, vietato dalla L. n. 604 del 1966, art. 4, L. n. 300 del 1970, art. 15, e L. n. 108 del 1990, art. 3, – costituisce l’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l’unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni” (v. Cass. 8-8-2011 n. 17087, Cass. 18-3-2011 n. 6282).

 

  1. In sede di giudizio di legittimità, il lavoratore che censuri la sentenza di merito per aver negato carattere ritorsivo al provvedimento datoriale, non può limitarsi a dedurre la mancata considerazione, da parte del giudice, di circostanze rilevanti in astratto ai fini della ritorsione, ma deve indicare elementi idonei ad individuare la sussistenza di un rapporto di causalità tra le circostanze pretermesse e l’asserito intento di rappresaglia” (v. Cass. 5-8-2010 n. 18283).

 

 

  1. L’allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall’onere di provare, ai sensi della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 5, l’esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso; solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l’onere di dimostrare l’intento ritorsivo e, dunque, l’illiceità del motivo unico e determinante del recesso (v. Cass. 14-3-2013 n. 6501). Il relativo accertamento di fatto, poi, è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione sufficiente e priva di vizi logici, non essendo, del resto, ammissibile una richiesta di revisione del “ragionamento decisorio” (v., fra le altre, Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766, Cass. 7-1-2014 n. 91).