SUI PRINCIPI IN MATERIA DI SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI INDETTI DALLA GUARDIA DI FINANZA NONCHÈ DALLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

GdFSUI PRINCIPI IN MATERIA DI SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI INDETTI DALLA GUARDIA DI FINANZA NONCHÈ DALLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

 

(T.A.R. Lazio, sez. II, 6 agosto 2015, n. 10712)

 

1. Nel reclutamento del personale pubblico, la prevalenza delle procedure di scorrimento rispetto all’indizione di un nuovo concorso non ha carattere assoluto e incondizionato, recedendo la stessa di fronte a “speciali disposizioni legislative che impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico” per cui in tali eventualità emerge “il dovere primario dell’amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l’assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie” (par. 51 della decisione n. 14/2011 dell’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato)

2. A fronte della specificità del comparto di impiego della Guardia di Finanza e, in generale, dell’amministrazione militare, non può esservi spazio per l’applicazione della disciplina generale dettata per il pubblico impiego contrattualizzato dal richiamato art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, la cui latitudine espansiva si arresta dinnanzi a speciali discipline di settore che regolano diversamente la materia, per come peraltro affermato dall’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, laddove riconosce l’esistenza del dovere primario dell’amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva in presenza di speciali disposizioni legislative “che impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico”, rendendo solo facoltativa e connessa a particolari ragioni di opportunità l’assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie; né tale principio viene scalfito dalla più recente normativa, e segnatamente dal decreto legge n. 101 del 2013, che ha introdotto nuove disposizioni per le amministrazioni in materia reclutativa prorogando l’efficacia delle graduatorie al 31 dicembre 2016, essendo i rapporti tra la normativa generale e quella settoriale regolati dal principio interpretativo in base al quale deve tributarsi prevalenza alla normativa speciale rispetto a quella generale anche successivamente intervenuta.

3. Essendo il comparto della Guardia di Finanza disciplinato da disposizioni speciali stante la peculiarità dei relativi rapporti di impiego, è a tale disciplina, e non a quella generale dettata per il pubblico impiego, che occorre avere riguardo al fine di individuare il regime applicabile per le nuove assunzioni, di talchè, essendovi una espressa previsione (art. 7, comma 2, d.lgs. n. 199 del 1995, come aggiunto dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67), che regola lo scorrimento delle graduatorie – peraltro previsto come facoltativo e non obbligatorio – unicamente per il reclutamento di allievi finanzieri e marescialli, la stessa deve essere intesa come derogatoria rispetto alle altre ipotesi, per le quali non può pertanto predicarsi l’ultrattività delle graduatorie e, tantomeno, l’obbligo di scorrimento delle stesse in presenza di idonei non vincitori (fattispecie riguardante la pretesa allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso riservato per l’ammissione di 270 allievi vicebrigadieri al 18^ corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti).

4. È legittima l’indizione di procedure concorsuali in luogo dello scorrimento delle preesistenti graduatorie, per i medesimi profili professionali, in ragione della peculiarità del relativo comparto di impiego e laddove speciali disposizioni normative prevedano cadenze periodiche dei concorsi collegate a particolari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche dell’arruolamento presso le Forze Armate e di Polizia (ex plurimis: T.A.R. Lazio, sez. II, sentenze 9 dicembre 2013, n. 10597; 3 dicembre 2013, n. 10390; 4 febbraio 2015, n. 2072).

 

 

  1. 10712/2015 REG.PROV.COLL.
  2. 03170/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3170 del 2015, proposto da:

L., A. A., A. F., B. A., C. P., C. F., C. G. B., F. G. P., G. S., G. C., G. G., G. G., I. P., I. S., L. V., L. G., M. M., P. A., P. M., R. L., S. M., V. C., V. G., V. M., rappresentati e difesi dagli Avv. G. C., G. C., G. P., con domicilio eletto presso Studio Legale C. in Roma, viale P., 55;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi;

per l’annullamento

del foglio d’ordini n. 20 in data 10.12.2014 con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento di 180 allievi vicebrigadieri nel Corpo della Guardia di Finanza, riservato agli appartenenti al Corpo;

dell’atto di approvazione della graduatoria di merito del concorso;

dei provvedimenti che, a qualsiasi titolo, autorizzano l’indizione del concorso;

di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e conseguenti;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2015 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 FATTO

Espongono in fatto gli odierni ricorrenti di appartenere al ruolo ‘appuntati e finanzieri’ della Guardia di Finanza e di essere stati dichiarati idonei non vincitori nel concorso riservato per l’ammissione di 270 allievi vicebrigadieri al 18^ corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti, sulla base delle graduatorie approvate con Foglio d’Ordini n. 22 del 19 dicembre 2014.

Nel richiamare le previsioni recate dal decreto legge n. 101 del 2013 relativamente all’obbligo per le Amministrazioni di utilizzare, per le assunzioni, le graduatorie dei precedenti concorsi mediante scorrimento, denunciano i ricorrenti l’illegittimità dell’indizione di un nuovo concorso invece di procedere all’assunzione degli idonei del precedente concorso riferito al medesimo profilo, articolando, a sostegno della proposta impugnazione, i seguenti motivi di censura:

I – Violazione dell’art. 4, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101. Violazione dell’art. 97 della Costituzione.

Denuncia parte ricorrente l’intervenuta violazione del decreto legge n. 101 del 2013 per non avere l’Amministrazione intimata proceduto, prima dell’indizione del concorso, alla verifica della presenza di idonei collocati nelle graduatorie tuttora vigenti, la cui assunzione è prescritta come inderogabile laddove si debbano coprire posti vacanti per il medesimo profilo.

II – Eccesso di potere per violazione della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 5 del 21 novembre 2013. Violazione dell’art. 97 della Costituzione.

Richiama parte ricorrente, a sostegno dei propri assunti, la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 5 del 2013, con la quale, vengono dettate disposizioni cogenti in ordine all’utilizzo delle graduatorie ancora vigenti delimitando l’ambito di applicazione del decreto legge n. 101 del 2013.

III – Eccesso di potere per violazione della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 5 del 21 novembre 2013. Violazione dell’art. 97 della Costituzione.

Illustra parte ricorrente il contenuto della epigrafata circolare al fine di evidenziare l’applicabilità della disciplina sullo scorrimento delle graduatorie anche al comparto del pubblico impiego non contrattualizzato.

IV – Violazione del principio desumibile dalla sentenza n. 14 del 2011 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Violazione dell’art. 35, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Violazione dell’art. 97 della Costituzione.

Denuncia parte ricorrente l’illegittimità dell’indizione del concorso per non essere stata data alcuna motivazione della scelta di non procedere allo scorrimento della precedente graduatoria.

V – Contrasto con la più recente giurisprudenza.

Richiama parte ricorrente pronunce favorevoli alla propria prospettazione adottate dal TAR Lazio, rispetto alle cui statuizioni la determinazione di indire un nuovo concorso si porrebbe in contrasto.

VII – Violazione dell’art. 4, comma 3, del decreto legge n. 101 del 2013. Violazione dell’art. 97 della Costituzione.

Richiama parte ricorrente l’obbligo, previsto dal decreto legge n. 101 del 2013, di procedere allo scorrimento delle graduatorie vigenti.

Si sono costituite in resistenza le intimate Amministrazioni sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso alla luce della normativa di riferimento e della giurisprudenza più recente.

Con ordinanza n. 1485 del 2015 è stata rigettata la domanda di concessione di misure cautelari.

Alla pubblica udienza dell’8 luglio 2015 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

Gli odierni ricorrenti, appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, risultati idonei non vincitori del concorso riservato per l’ammissione di 270 allievi vicebrigadieri al 18^ corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti sulla base delle graduatorie approvate con Foglio d’Ordini n. 22 del 19 dicembre 2014, hanno impugnato il bando di concorso per il reclutamento di 180 allievi vicebrigadieri della Guardia di Finanza, riservato agli appartenenti al Corpo, assumendone l’illegittimità per violazione dell’obbligo di utilizzazione delle precedenti graduatorie ancora valide ed efficaci stilate per la copertura di ruoli identici.

Le questioni sottoposte all’esame del Collegio, sostanzialmente riconducibili alla verifica della possibilità per la resistente Amministrazione di indire una nuova procedura concorsuale in luogo di procedere all’utilizzazione, mediante scorrimento, della precedente graduatoria, hanno formato oggetto di precedenti pronunce della Sezione (ex plurimis: sentenze 9 dicembre 2013 n. 10597; 3 dicembre 2013 n. 10390; 4 febbraio 2015 n. 2072), dalle quali il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, rese nel senso della legittimità dell’indizione di procedure concorsuali in luogo dello scorrimento delle preesistenti graduatorie, per i medesimi profili professionali, in ragione della peculiarità del relativo comparto di impiego e laddove speciali disposizioni normative prevedano cadenze periodiche dei concorsi collegate a particolari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche dell’arruolamento presso le Forze Armate e di Polizia.

Il principio dello scorrimento delle precedenti graduatorie va ricondotto alla progressiva ed univoca tendenza del legislatore degli ultimi anni, anche a fronte di obblighi comunitari che rendono più stringente la necessità di contenimento della spesa pubblica, di prorogare la validità e l’efficacia di precedenti graduatorie cui le Amministrazioni, al fine di coprire nuovi posti, debbono attingere per le relative assunzioni, attraverso l’introduzione di disposizioni esplicitamente dirette a stabilire la proroga dell’efficacia delle graduatorie concorsuali preesistenti.

In tale direzione viene in rilievo l’art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, il quale ha aggiunto, all’articolo 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001, il comma 5 – ter, in forza del quale “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali”.

Con tale intervento normativo viene abbandonata la struttura formale della disciplina di mera proroga, a carattere contingente, delle graduatorie, consacrando il principio di vigenza delle graduatorie e l’istituto dello scorrimento, attraverso una fonte di rango legislativo e non più mercé il solo regolamento generale dei concorsi (quale il D.P.R. n. 487 del 1994), quali istituti ordinari generali, valevoli a regime, per il reclutamento del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, applicabile indistintamente a tutte le amministrazioni, senza limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo.

Trattasi di approdo normativo di una evoluzione orientata alla progressiva dilatazione dello spazio applicativo dell’istituto dello scorrimento, il cui punto di partenza è costituito dall’art. 8 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato, come modificato dall’articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305, caratterizzandosi il disegno normativo originario per la tipizzazione dell’ambito oggettivo di operatività dell’istituto riferito alle sole ipotesi della disponibilità dei posti al momento dell’approvazione della graduatoria, ovvero per i casi di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, anche nel biennio successivo.

La previsione dello scorrimento delle graduatorie e dell’efficacia pluriennale delle graduatorie concorsuali ha conosciuto nel tempo una progressiva estensione, attraverso una pluralità di disposizioni contingenti, riguardanti settori specifici del pubblico impiego, volte a prevedere l’utilizzabilità delle graduatorie in ambiti oggettivamente molto più estesi rispetto a quello in origine delineato, come avvenuto inizialmente con l’art. 15, comma 7, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che prevede la durata delle graduatorie per 18 mesi per eventuali coperture di posti, per i quali il concorso è stato bandito, che dovessero rendersi disponibili entro tale termine, così ampliando il perimetro oggettivo di applicazione dell’istituto dello scorrimento con l’intento di ridurre l’ambito della discrezionalità dell’amministrazione nella scelta fra le diverse modalità di reclutamento.

Si sono poi succedute diverse disposizioni legislative con efficacia temporalmente limitata, dirette a prorogare la vigenza delle graduatorie, generalmente inserite nelle leggi annuali aventi ad oggetto la manovra finanziaria, fino a giungere alla citata disciplina legislativa, introdotta con la legge n. 244 del 2007, di cui all’art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, di portata generale, riguardante l’efficacia triennale delle graduatorie concorsuali, avente, come già accennato, la chiara finalità di contenimento della spesa pubblica, in relazione ai costi derivanti dall’espletamento delle nuove procedure concorsuali, individuando nello scorrimento della graduatoria la modalità ordinaria di provvista del personale, tanto più giustificata in relazione alla finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive.

Tanto premesso sotto il profilo generale della ricognizione del quadro normativo di riferimento, le ricadute in termini sistematici dell’istituto dello scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci sono state enucleate dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, la quale, nell’affermare che nell’ordinamento positivo si è verificata l’inversione del rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento delle graduatorie precedenti ancora valide ed efficaci, costituendo quest’ultima la regola generale ed essendo l’indizione di un nuovo concorso l’eccezione, ha consacrato il principio di diritto secondo cui, in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l’Amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l’indizione di un nuovo concorso in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti.

Tuttavia, secondo la stessa Adunanza Plenaria, la prevalenza delle procedure di scorrimento rispetto all’indizione di un nuovo concorso non ha carattere assoluto e incondizionato, recedendo la stessa di fronte a “speciali disposizioni legislative che impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico” per cui in tali eventualità emerge “il dovere primario dell’amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l’assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie” (par.51 della decisione n. 14/2011).

Tale essendo il quadro di riferimento sulla cui scorta condurre la delibazione in ordine alla controversia in esame, ritiene il Collegio che la fattispecie debba ascriversi al novero delle ipotesi derogatorie rispetto all’obbligo di previo scorrimento delle precedenti graduatorie ai fini della provvista del personale.

A tale conclusione si giunge attraverso la disamina delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 199 del 1995 – disciplinante l’inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza – in cui viene prevista, all’art. 7, comma 2, come aggiunto dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 67, la facoltà, e non l’obbligo di procedere allo scorrimento di graduatorie per l’ammissione ad analoghi corsi entro 18 mesi successivi all’approvazione delle stesse unicamente con riferimento al reclutamento di allievi finanzieri e marescialli.

Essendo il comparto della Guardia di Finanza disciplinato da disposizioni speciali stante la peculiarità dei relativi rapporti di impiego, è a tale disciplina, e non a quella generale dettata per il pubblico impiego, che occorre avere riguardo al fine di individuare il regime applicabile per le nuove assunzioni.

Con la conseguenza che essendovi una espressa previsione che regola lo scorrimento delle graduatorie – peraltro previsto come facoltativo e non obbligatorio – unicamente per il reclutamento di allievi finanzieri e marescialli, la stessa deve essere intesa come derogatoria rispetto alle altre ipotesi, per le quali non può pertanto predicarsi l’ultrattività delle graduatorie e, tantomeno, l’obbligo di scorrimento delle stesse in presenza di idonei non vincitori.

Aggiungasi che le previsioni dettate dall’art. 19 del D.Lgs. n. 199 del 1995 postulano lo svolgimento periodico dei concorsi interni per l’accesso al ruolo dei sovrintendenti, prevedendo che: “I vicebrigadieri in servizio permanente della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso e, comunque, avuto riguardo alla capacità ricettiva degli istituti di istruzione di base e di formazione:

  1. a) per una percentuale non inferiore al 70%, attraverso un concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti, previo superamento del corso di qualificazione di durata non inferiore a tre mesi previsto dal successivo articolo 27;
  2. b) per la rimanente percentuale, attraverso un concorso interno, per titoli ed esami, riservato agli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri» in servizio permanente, previo superamento del corso di qualificazione di durata non inferiore a tre mesi previsto dal successivo articolo 27.
  3. Nell’ambito dello stesso anno solare, il corso di qualificazione di cui al comma 1, lettera a), ha termine anteriormente a quello di cui alla lettera b) dello stesso comma.
  4. Le percentuali di posti da riservare ai concorsi di cui al comma 1, sono annualmente stabilite con Determinazione del comandante generale”.

L’art. 20 del citato testo normativo prevede, al comma 3, che “Gli appuntati scelti possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui al precedente articolo 19”, mentre il successivo art. 21, dispone che il bando debba prevedere “le date entro le quali gli aspiranti dovranno possedere e conservare i requisiti nonché i titoli richiesti per l’ammissione ai concorsi”, dando evidenza le illustrate disposizioni della necessità di procedere al reclutamento su base annuale tramite concorso in quanto forma idonea non soltanto ad attrarre risorse anagraficamente più giovani ma anche alla valorizzazione delle pregresse esperienze maturate in seno al Corpo.

A fronte, dunque, di tali elementi letterali, dettati da previsioni di settore giustificate dalla specificità del comparto di impiego e, in generale, dell’amministrazione militare, non può esservi spazio per l’applicazione della disciplina generale dettata per il pubblico impiego contrattualizzato dal richiamato art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, la cui latitudine espansiva si arresta dinnanzi a speciali discipline di settore che regolano diversamente la materia, per come peraltro affermato dalla stessa Adunanza Plenaria n. 14 del 2011, laddove riconosce l’esistenza del dovere primario dell’amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva in presenza di speciali disposizioni legislative “che impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico”, rendendo solo facoltativa e connessa a particolari ragioni di opportunità l’assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie.

La specialità della disciplina di settore, come sopra illustrata, non consente quindi di estendere l’obbligo di provvista del personale attraverso l’utilizzo delle precedenti graduatorie per l’accesso al ruolo dei sovrintendenti della Guardia di Finanza.

La periodicità del concorso in esame, per quanto di interesse nella presente controversia, mira evidentemente a garantire una provvista del personale con riferimento ad un bacino di potenziali aspiranti mutevole nel tempo, in conseguenza della maturazione dei requisiti selettivi previsti, tenuto conto che, a diversamente ritenere ed optando per la prevalenza dello strumento dello scorrimento delle graduatorie, una larga fascia, soprattutto di appartenenti al Corpo, che abbiano nel frattempo maturato i prescritti requisiti, non potrebbero accedere al grado, con conseguente dispersione di potenzialità professionali maturate.

Il che, a ben vedere, si porrebbe in contrasto con le stesse esigenze sottese alle procedure concorsuali volte a selezionare i migliori nel rispetto della par condicio e dei principi di massima partecipazione.

La validità delle precedenti graduatorie deve quindi ritenersi operante esclusivamente per il personale non direttivo e non dirigente della Guardia di Finanza con riferimento agli allievi marescialli ed allievi finanzieri in forza del richiamato art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 199 del 1995, che prevede la possibilità di utilizzo delle graduatorie del concorso pubblico per il reclutamento degli allievi marescialli per l’ammissione di candidati risultati idonei ma non vincitori ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall’approvazione della stessa.

La puntualità della disciplina di settore in ordine alla cadenza delle procedure di reclutamento e la presenza di specifiche previsioni che consacrano la validità delle graduatorie nel tempo – limitata alle due procedure reclutative riferite agli allievi marescialli ed agli allievi finanzieri – precludono quindi l’estensione dell’obbligo di scorrimento delle precedenti graduatorie al Corpo della Guardia di Finanza, il quale resta disciplinato da leggi speciali.

Non contemplando, infatti, le norme che disciplinano il reclutamento nel ruolo dei sovrintendenti l’ultrattività delle graduatorie precedenti ed essendo tale ultrattività prevista unicamente per il reclutamento di appuntati e finanzieri – restando le graduatorie, in tali casi, efficaci per 18 mesi – risulta preclusa la possibilità di estendere, in via interpretativa, i principi vigenti per il pubblico impiego all’ambito settoriale della Guardia di Finanza, ostando a tale possibilità gli ordinari canoni ermeneutici.

Gli illustrati principi non vengono scalfiti dalla più recente normativa, e segnatamente dal decreto legge n. 101 del 2013, che ha introdotto nuove disposizioni per le amministrazioni in materia reclutativa prorogando l’efficacia delle graduatorie al 31 dicembre 2016, essendo i rapporti tra la normativa generale e quella settoriale regolati dal principio interpretativo in base al quale deve tributarsi prevalenza alla normativa speciale rispetto a quella generale anche successivamente intervenuta.

Rilevato, quindi, come la procedura di reclutamento in questione sia soggetta all’applicazione della disciplina speciale, che non prevede l’ultrattività delle graduatorie e che imprime una cadenza periodica alle procedure concorsuali, deve ulteriormente osservarsi, quanto al diverso profilo di censura inerente la mancanza di motivazione in ordine all’indizione di una nuova procedura concorsuale, come tale motivazione sia in realtà in re ipsa, tenuto conto che in ragione del carattere obbligatorio della cadenza periodica delle procedure concorsuali per il reclutamento in esame, la scelta di indire un nuovo concorso costituisce adempimento ad un obbligo imposto dallo stesso Legislatore, con la conseguenza che, semmai, il particolare onere motivazionale enucleato dalla giurisprudenza, quantomeno a far data dalla citata decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, deve spostarsi sull’esercizio della facoltà di utilizzo delle graduatorie di precedenti concorsi nei limiti in cui è consentita.

E’ bene ancora precisare che la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (ed in particolare dall’art. 35, comma 5 – ter, introdotto, come già ricordato, nel 2007) e quella successivamente intervenuta non possono rivestire, sulla base delle regole generali inerenti i rapporti tra norme di rango primario, efficacia abrogativa della preesistente disciplina di settore.

E’ infatti quest’ultima che, in quanto destinata a regolare un settore di impiego speciale, prevale sulla prima, secondo il noto brocardo “lex generalis non derogat priori speciali”.

In definitiva, le disposizioni in materia di proroga della validità delle graduatorie concorsuali, in quanto aventi portata generale, non possono trovare applicazione alle procedure per l’arruolamento nei corpi militarizzati dello Stato, quale il Corpo della Guardia di Finanza, salvo che le stesse non contengano disposizioni specifiche, espressamente mirate a modificare le peculiari modalità di reclutamento proprie dell’ordinamento di settore, in coerenza del resto con la peculiarità del rapporto di lavoro militare, positivamente riconosciuta, dapprima, dall’art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993 e, successivamente, dall’art. 3, comma 1, T.U. 30 marzo 2001 n. 165.

Non vale a superare le considerazioni precedentemente illustrate il richiamo di parte ricorrente a recenti pronunce del TAR Lazio adottate con riferimento a concorsi della Polizia di Stato, essendosi il Giudice di appello pronunciato in senso contrario.

Alla luce di quanto in precedenza illustrato circa le peculiari modalità di reclutamento degli Ufficiali della Guardia di Finanza, tuttora vigenti, deve in definitiva ritenersi che le disposizioni dettate per il pubblico impiego contrattualizzato non possano essere automaticamente applicate al personale rimasto in regime di diritto pubblico, perlomeno in assenza di norme che raccordino, in maniera razionale, le diverse e, talora opposte esigenze, sottese ai due sistemi normativi.

E’ evidente, infatti, che la trasposizione, sic et simpliciter, nell’ordinamento della Guardia di Finanza (o degli altri Corpi di Polizia e delle Forze Armate) di norme specificamente dettate per il pubblico impiego contrattualizzato, renderebbe inoperante, se non privo di senso, l’intero sistema di reclutamento e di avanzamento attualmente vigente.

In definitiva, per quanto sin qui argomentato, il ricorso deve essere respinto.

Sembra equo, tuttavia, in considerazione della natura degli interessi coinvolti, compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma – Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 3170/2015 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Filoreto D’Agostino,  Presidente

Elena Stanizzi,            Consigliere, Estensore

Silvia Martino,            Consigliere

 

L’ESTENSORE                    IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)