SULLA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI CONFERIMENTO E REVOCA DI INCARICHI DIRIGENZIALI

SULLA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI CONFERIMENTO E REVOCA DI INCARICHI DIRIGENZIALI

(Fattispecie in materia di revoca – da parte dell’Agenzia delle Entrate – dell’incarico dirigenziale ad un funzionario dell’Agenzia, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015)

TAR Lazio, Sez. III, 21 luglio 2015, n. 9942

 

  1. Ai sensi dell’art. 63 comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, le controversie in materia di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali conferiti a pubblici dipendenti (purché la selezione del destinatario non abbia natura concorsuale) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che le controversie riguardano atti di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. (v. per tutte T.A.R. Roma (Lazio) sez. I 08 aprile 2015 n. 5114), ai sensi dell’art. 5 del medesimo d.lgs. n. 165\2001.

  1. E’ irrituale la notifica del ricorso al controinteressato qualora sia indirizzato nelle sua sede di servizio e ritirato da altri dipendenti.

 

 

 

 

 

N. 09942/2015 REG.PROV.COLL.

N. 07628/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 7628 del 2015, proposto da:

G., rappresentato e difeso dagli avv. G. M. P, A. F., con domicilio eletto presso A. F. in Roma, Via M. S. 10/A, come da procura in atti;

contro

Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

G., n.c.;

per l’annullamento

revoca incarico dirigenziale a tempo determinato di direttore della sede provinciale di Macerata – risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2015 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che con ricorso spedito per notifica il 19 maggio 2015 e depositato il successivo giorno 29, il dott. G. S., funzionario di terza Area – fascia retributiva C5 dell’Agenzia delle Entrate ha impugnato la revoca dell’incarico dirigenziale di Direttore provinciale di Macerata, conferitogli in data 22 giugno 2012 e revocato il 25 marzo 2015 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37\2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma sui cui l’incarico era basato, ovvero l’art. 8 comma XXIV del D.L. n. 16\2012, convertito con legge n. 44\2012;

– che avverso la revoca del 25 marzo 2015 il dott. S. adduce violazione delle garanzie partecipative ed eccesso di potere sotto svariati profili, affermando di essersi piazzato tra gli idonei del concorso per la nomina a dirigente portato a termine nel febbraio 2001, e di avere maturato, per questo, una posizione differenziata rispetto ad altri aspiranti agli incarichi temporanei di funzioni dirigenziali;

– che l’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio contrastando il ricorso con memoria, mentre non si è costituito il controinteressato dott. G. G., cui il ricorso risulta, peraltro, non ritualmente notificato, perché indirizzato nelle sede di servizio, dove è stato ritirato, nelle date 26 e 29 maggio 2015, da dipendenti diversi dal controinteressato, come da avvisi di ricevimento in atti;

Considerato che il ricorso, passato in decisione sull’istanza cautelare alla camera di consiglio del 15 luglio 2015, è suscettibile di definizione mediante sentenza in forma semplificata, del che è stato dato avviso alle parti presenti;

– che sul ricorso in esame difetta la giurisdizione del Giudice Amministrativo, sussistendo quella del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, in quanto, come noto, ai sensi dell’art. 63 comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, le controversie in materia di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali conferiti a pubblici dipendenti (purché la selezione del destinatario non abbia natura concorsuale) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che le controversie riguardano atti di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. (v. per tutte T.A.R. Roma (Lazio) sez. I 08 aprile 2015 n. 5114), ai sensi dell’art. 5 del medesimo d.lgs. n. 165\2001;

– che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, sebbene l’Agenzia abbia dovuto procedere, a causa della sentenza della Corte Costituzionale n. 37\2015, alla revoca di numerosi incarichi di funzioni dirigenziali, nel presente giudizio non si impugna alcun atto di organizzazione degli Uffici, la cui pianta organica non risulta essere stata variata;

Ritenuto, conclusivamente, che difetta la giurisdizione del Giudice Amministrativo, sussistendo quella del Giudice Ordinario, davanti al quale il giudizio andrà riassunto nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.;

– che le spese possono essere compensate, attese le peculiarità della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro,     Presidente

Silvio Lomazzi,          Consigliere

Achille Sinatra,           Consigliere, Estensore

                                                L’ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, codagenzia_entrate. proc. amm.)