NOTIFICA A MEZZO PEC DEL RICORSO GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVO

NOTIFICA A MEZZO PEC DEL RICORSO GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVO

(TAR Lazio, Sezione II, 15/07/2015, n. 9492)

 Il ricorso innanzi al giudice amministrativo, pur  notificato a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) in assenza della autorizzazione presidenziale di cui all’art. 52, comma 2, cod. proc. amm., deve ritenersi ammissibile in quanto, secondo la più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 maggio 2015, n. 2682), la notifica di atti processuali a mezzo PEC, da parte dell’avvocato, deve ritenersi valida ed efficacemente effettuata pur in assenza della predetta autorizzazione presidenziale perché il processo amministrativo tende ormai irreversibilmente a trasformarsi in un processo telematico.

TAR_Lazio

 [Nota: Trattasi di un ripensamento della Sez. II, che non molto tempo fa (sentenza 4/6/2015, n. 7874) riteneva invece che: <<la notificazione del ricorso n. 3802/2014 nei confronti di Roma Capitale è stata effettuata a mezzo p.e.c., in assenza dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 52, comma 2, cod. proc. amm. (nemmeno domandata dal ricorrente) e, quindi, deve ritenersi nulla ai sensi art. 11 della legge n. 53/1994, in quanto, secondo la giurisprudenza (da ultimo T.A.R. Lazio Roma, Sez. III-ter, 13 gennaio 2015, n. 396), nel processo amministrativo non è ancora operante la facoltà per gli avvocati di notificare l’atto introduttivo con modalità telematiche in assenza di previa autorizzazione di cui al predetto art. 52, comma 2, cod. proc. amm.. Tuttavia la costituzione in giudizio di Roma Capitale ha efficacia sanante della nullità della notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 44, comma 3, cod. proc. amm., espressivo del principio del raggiungimento dello scopo (ex multis, T.A.R. Lazio Roma, Sez. III-bis, 2 luglio 2014, n. 7017)>>.]

 

09492/2015 REG.PROV.COLL.

01624/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1624 del 2015, proposto dall’avvocato A. L. M., rappresentato e difeso da sé stesso e domiciliato per legge in Roma, via Flaminia n. 189, presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

della sentenza della Corte di Cassazione n. 15503/12, depositata in data 14 settembre 2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che questa Sezione con la sentenza n. 1318 in data 3 febbraio 2014 ha accolto il ricorso per l’ottemperanza proposto dal ricorrente e, per l’effetto, ha: A) ordinato all’Amministrazione resistente di provvedere, entro il termine di sessanta giorni al pagamento delle somme ancora dovute al ricorrente in forza del giudicato discendente dalla sentenza in epigrafe indicata; B) nominato, per il caso di perdurante inadempimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze oltre il predetto termine di 30 giorni, un Commissario ad acta, nella persona del responsabile pro tempore dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di provvedere, ad istanza di parte, ad ogni adempimento necessario per il pagamento, entro i successivi 60 giorni; C) condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla rifusione delle spese di giudizio, liquidati in euro 200,00;

CONSIDERATO che l’avvocato A. L. M. – a fronte della perdurante inerzia dell’Amministrazione e dello stesso Commissario ad acta – con i presente ricorso propone reclamo, ai sensi dell’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., chiedendo a questo Tribunale di adottare ogni provvedimento ulteriore al fine di sollecitare il Commissario ad acta a dare esecuzione alla sentenza della Corte di Cassazione n. 15503/12;

CONSIDERATO, in via preliminare, che il presente ricorso – pur risultando notificato a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), in assenza della autorizzazione presidenziale di cui all’art. 52, comma 2, cod. proc. amm. – deve ritenersi ammissibile in quanto, secondo la più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 maggio 2015, n. 2682), la notifica di atti processuali a mezzo PEC, da parte dell’avvocato, deve ritenersi valida ed efficacemente effettuata pur in assenza della predetta autorizzazione presidenziale perché il processo amministrativo tende ormai irreversibilmente a trasformarsi in un processo telematico;

CONSIDERATO che – tenuto conto di quanto precede – il Collegio ritiene necessario richiedere sia all’Amministrazione intimata sia al Commissario ad acta, una dettagliata relazione di chiarimenti sulle ragioni che hanno determinato la mancata esecuzione degli ordini contenuti nella predetta sentenza di questa Sezione n. 1318 in data 3 febbraio 2014;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Commissario ad acta di fornire i chiarimenti indicati in motivazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione/notifica della presente ordinanza.

Fissa, per la prosecuzione del giudizio, l’udienza in camera di consiglio del 7 ottobre 2015.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Filoreto D’Agostino, Presidente

Silvia Martino, Consigliere

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)