CONCORSI: COMUNICAZIONE ESITO CONCORSO, PUBBLICITÀ DELLA GRADUATORIA, ONERE DI IMPUGNAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DA PARTE DEL RICORRENTE AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO.

CONCORSI: COMUNICAZIONE ESITO CONCORSO, PUBBLICITÀ DELLA GRADUATORIA, ONERE DI IMPUGNAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DA PARTE DEL RICORRENTE AVVERSO L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO.

(TAR Lazio, Sez. II, 8 luglio 2015, n. 9174)foto_GU_concorsi

 

1. Nelle procedure concorsuali l’Amministrazione ha uno specifico interesse ad attivare forme individuali di comunicazione del superamento del concorso solo nei confronti di quei soggetti che, in quanto vincitori, entreranno a far parte della sua organizzazione per rivestire la qualifica di pubblici dipendenti, mentre nei confronti di tutti gli altri partecipanti può configurarsi solo l’obbligo di rendere pubblico e conoscibile l’esito del concorso con le ordinarie forme di pubblicità notizia, per cui dalla data di tale pubblicità decorre il termine per ricorrere contro la graduatoria (in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2010, n. 3417).

2. In materia di concorsi, la pubblicazione della graduatoria in via telematica (nella pagina web dedicata del sito internet dell’Amministrazione) è certamente un mezzo idoneo ad assolvere agli obblighi di pubblicità legale cui essa è preordinata, in considerazione dell’art. 32 della legge n. 69 del 2009, secondo il quale “a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati” (in tal senso, T.A.R. Lazio Roma, Sez. III-ter, 18 marzo 2013, n. 2740; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 13 dicembre 2011, n. 3148).

3. Va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso l’esclusione da un concorso, in assenza di una rituale impugnazione da parte del ricorrente della graduatoria finale (con motivi aggiunti o con separato ricorso e con contestuale notifica dell’impugnazione ad almeno uno dei controinteressati formali, da identificare nei vincitori del concorso), in quanto un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione non potrebbe comunque avere un effetto caducante della graduatoria e dunque nessuna utilità deriverebbe al ricorrente dall’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso.