SUI TERMINI DI DECADENZA NELL’IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO

headerSUI TERMINI DI DECADENZA NELL’IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO

(Cass. civ., Sez. Lavoro, 07/10/2015 n. 20068)

1. Il termine di decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6, comma 2, come da ultimo modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 38, decorre dalla trasmissione dell’atto scritto di impugnazione del licenziamento di cui al primo comma e non dalla data di perfezionamento dell’impugnazione per effetto della sua ricezione da parte del datore di lavoro.

2. L’impugnazione del licenziamento, così come legislativamente strutturata a seguito dell’ultimo intervento di riforma di cui alla legge n. 92 del 2012, costituisce una fattispecie a formazione progressiva, soggetta a due distinti e successivi termini decadenziali, rispetto alla quale risulta indifferente il momento perfezionativo dell’atto di impugnativa vero e proprio; la norma non prevede infatti la perdita di efficacia di un’impugnazione già perfezionatasi (dunque già pervenuta ai destinatario) per effetto della successiva intempestiva attivazione dell’impugnante in sede contenziosa, ma impone un doppio termine di decadenza affinchè l’impugnazione stessa sia in sè efficace; la locuzione “L’impugnazione è inefficace se…” sta infatti ad indicare che, indipendentemente dal suo perfezionamento (e quindi dai tempi in cui lo stesso si realizza con la ricezione dell’atto da parte del destinatario), il lavoratore deve attivarsi, nei termine indicato, per promuovere il giudizio. Il primo termine si avrà per rispettato ove l’impugnazione sia trasmessa entro 60 giorni dalla ricezione degli atti indicati da parte del lavoratore, il quale quindi, da tale momento, avendo assolto alla prima delle incombenze di cui è onerato, è assoggettato a quella ulteriore, sempre imposta a pena di decadenza, di attivare la fase giudiziaria entro il termine prefissato (cfr. Cass., n. 5717/2015). In sostanza, dunque, l’impugnazione, per essere in sè efficace e poter quindi raggiungere il proprio scopo tipico (ferma ovviamente la sua ricezione da parte del datore di lavoro), richiede il rispetto di un doppio termine di decadenza, che è interamente rimesso al controllo dello stesso impugnante.