N TEMA DI INAPPLICABILITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI DELLA L. 92/2012 AI CONTENZIOSI SORTI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE E DI ESERCIZIO DEI POTERI ISTRUTTORI D’UFFICIO

headerIN TEMA DI INAPPLICABILITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI DELLA L. 92/2012 AI CONTENZIOSI SORTI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE E DI ESERCIZIO DEI POTERI ISTRUTTORI D’UFFICIO

(Cass. civ., Sez. Lavoro, 19/10/2015, n. 21054)

1. La L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 42, di novella della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, è inapplicabile ai giudizi pendenti, alla data di entrata in vigore (18 luglio 2012) della legge stessa (Cass. 22.4.2014 n. 9098, Cass. n. 10550/13): pertanto, la nuova disciplina dell’art. 18 Stat.lav. non può essere estesa ai contenziosi sorti prima dell’entrata in vigore della c.d. Legge Fornero;

2. Non può sostenersi la immediata applicabilità della nuova disciplina sanzionatoria dei licenziamenti introdotta dalla L. n. 92 del 2012, che sul punto ha modificato l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, sulla base del mero rilievo dell’assenza di diposizioni transitorie. Deve infatti evidenziarsi che la L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47, prevede una disciplina transitoria, stabilendo che solo le disposizioni (processuali) dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie (in corso) aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, sicchè per le norme di natura sostanziale difetta una disposizione che possa estenderne retroattivamente (in contrasto col principio generale di cui all’art. 11 preleggi) l’applicabilità anche ai licenziamenti intimati precedentemente all’entrata in vigore della legge;

3. I poteri ufficiosi non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti (cfr. ex aliis, Cass. n. 16182 del 2011), così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti – il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità – in poteri d’indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (Cass. 22 luglio 2009 n. 17102; Cass. 21 maggio 2009 n. 11847);

4. L’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio in grado d’appello presuppone l’insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata e l’indispensabilità dell’iniziativa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa (Cass. 10 gennaio 2006 n. 154; Cass. 1 settembre 2004 n. 17572, Cass. 1999 n. 14342).