SULLA REMISSIONE IN TERMINI NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

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SULLA REMISSIONE IN TERMINI NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

(TAR Lazio, Sez. I-quater, 29 luglio 2015, n. 10704)

1. La rimessione in termini è un istituto di carattere eccezionale, che richiede una interpretazione di stretto diritto, in quanto consente di derogare al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione (più di recente, C. Stato, V, 23 febbraio 2015, n. 889 e 22 gennaio 2015, n. 253; V, ordinanza 28 luglio 2014, n. 3986).

2. Una disposizione eccessivamente generosa nella concessione del beneficio della rimessione in termini finirebbe per inficiare il principio, da considerarsi quantomeno di pari dignità rispetto all’esigenza di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, della parità delle parti relativamente all’osservanza dei termini processuali perentori (C. Stato, V, 23 febbraio 2015, n. 889 e 22 gennaio 2015, n. 253; IV, 27 giugno 2014, n.3231); tale beneficio non può essere concesso dal giudice allorquando il fattore determinante l’inutile decorso del termine rientra agevolmente nella sfera di valutazione della parte interessata, che si comporti con normale diligenza (C. Stato, V, 17 ottobre 2008, n. 5061).

3. La chiarezza e l’univocità della portata dell’art. 15, comma 4, c.p.a., in ordine ai termini previsti per la riassunzione della controversia dinanzi al giudice competente dopo la declaratoria di incompetenza del giudice originariamente adito consente di escludere che possa ravvisarsi la fattispecie dell’incertezza su questioni di diritto richiamata dall’art. 37 c.p.a.; quanto ai gravi impedimenti di fatto, pure previsti dalla stessa norma, essi non devono essere imputabili alla parte (Tar Molise, Campobasso, I, 17 aprile 2015, n. 162; C. Stato, V, 10 febbraio 2015, n. 671 e 16 gennaio 2015, n. 68; C. Stato, V, 15 luglio 2014, n.3708; A.P., ordinanza 10 dicembre 2014, n. 33), risolvendosi altrimenti la disposizione in un rimedio all’inerzia o alla carente diligenza degli interessati, venendo, pertanto, all’uopo in rilievo le categorie del caso fortuito e della forza maggiore.