PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI CHE OBBLIGANO LA P.A. AL PAGAMENTO DI SOMME DI DANARO E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

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PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI CHE OBBLIGANO LA P.A. AL PAGAMENTO DI SOMME DI DANARO E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

(TAR Lazio, Sez. I, 16 luglio 2015, n. 9634)

 

Al giudizio di ottemperanza si applica il disposto dell’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/96, convertito in L. 30/97 (cfr. TAR Lazio, Sez. I, sentenze n. 1795 e 1796 del 13.2.14,) e, pertanto, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo (pur se non munito di formula esecutiva (T.A.R. Lazio, Sez. I, 30.10.12, n. 10127) e prima che tale termine scada il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. La norma di cui al ripetuto art. 14, che si riferisce espressamente alla “esecuzione forzata” e non al giudizio di ottemperanza, attesa la finalità della disposizione di concedere alle Amministrazioni un adeguato intervallo, tra la richiesta di pagamento mediante la notificazione di un titolo, e l’avvio della relativa procedura coattiva, (cfr., in termini, tra le ultime, Cons. Stato, Sez. IV, 13.6.13, n. 3293; T.A.R. Lazio, I, 10127/12, cit.; T.A.R. Liguria, Sez. I, 20.7.12, n. 1032), trova applicazione anche qualora l’esazione sia attuata mediante il giudizio di ottemperanza, essendo evidente l’analoga finalità di quest’ultimo (cfr., in termini, tra le ultime, Cons. Stato, Sez. IV, 13.6.13, n. 3293; T.A.R. Lazio, I, 10127/12, cit.; T.A.R. Liguria, Sez. I, 20.7.12, n. 1032).

 

 

  1. 09634/2015 REG.PROV.COLL.
  2. 16517/2014 REG.RIC.
  3. 16518/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16517 del 2014, proposto da:

Mario Capone, rappresentato e difeso dall’avv. Ester Perifano, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Perifano in Roma, Via Paolo Emilio, 7;

contro

Ministero della Giustizia;

 

sul ricorso numero di registro generale 16518 del 2014, proposto da:

Luigi Pignatiello, rappresentato e difeso dall’avv. Ester Perifano, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Perifano in Roma, Via Paolo Emilio, 7;

contro

Ministero della Giustizia;

per l’ottemperanza,

quanto ad entrambi i ricorsi n. 16517 del 2014 e n. 16518 del 2014,

al decreto della Corte di Appello di Roma – Sez. equa riparazione reso nei procedimenti riuniti n 55438/09 e 55437/09, depositato il 3/10/2013, non impugnato e passato in giudicato.

 

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli artt. 70 e 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 17 giugno 2015 il dott. Ivo Correale e udito il difensore delle parti ricorrenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con il decreto di cui in epigrafe la Corte di Appello di Roma, ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89, previa riunione dei rispettivi ricorsi, condannava il Ministero della Giustizia a corrispondere al sig. Mario Capone e al sig. Luigi Pignatiello una somma, a titolo di “equa riparazione” del danno non patrimoniale pari ad € 4.250,00, ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonché a corrispondere le spese della procedura, liquidate in complessivi € 2.100,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Tale decreto, corredato di formula esecutiva il 12.05.2014 e notificato alla sede del Ministero della Giustizia il 17.06.2014, assumeva carattere di definitività, come da attestazione di Cancelleria apposta in calce in data 30.10.2014.

Con i due distinti ricorsi in epigrafe ex art. 112 c.p.a., ritualmente notificati e depositati, il sig Capone e il sig. Pignatiello esponevano che l’Amministrazione non aveva ancora provveduto alla relativa liquidazione e che sussistevano tutti i presupposti per l’ammissibilità della relativa azione di ottemperanza, per cui chiedevano a questo Tribunale:

– di ordinare al Ministero della Giustizia di compiere gli atti necessari per dare piena e integrale esecuzione alla statuizione di cui al decreto in epigrafe provvedendo alla corresponsione in loro favore di quanto spettante per effetto del titolo giudiziale;

– di condannare l’Amministrazione anche al risarcimento del danno da ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;

– di nominare un Commissario ad acta per provvedere in caso di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione resistente;

– di condannare l’Amministrazione alle spese dei giudizi, da distrarsi in favore del difensore dei ricorrenti.

I ricorsi erano quindi trattenuti per la decisione alla Camera di Consiglio del 17.6.2015.

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, dispone ai sensi dell’art. 70 c.p.a. la riunione dei due ricorsi in epigrafe, attesa la loro evidente connessione oggettiva, riguardando l’ottemperanza al medesimo decreto della Corte d’Appello di Roma.

Conformemente a giurisprudenza costante di questo Tribunale (da ult., Sez. I, 1.12.14, n. 12029), il Collegio individua i presupposti per l’accoglimento dei ricorsi nei sensi che si vanno a precisare.

In primo luogo, sulla base delle evidenze documentali in atti – e anche in ragione del comportamento processuale serbato dal Ministero della Giustizia che, seppur ritualmente intimato, non si è costituito – il decreto indicato in epigrafe non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione.

Inoltre, come già illustrato da questa Sezione (sent. 13.2.14, n. 1795 e 1796), è opportuno rimarcare che al giudizio di ottemperanza trova applicazione il disposto dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96, convertito in l. 30/97, secondo cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo (pur se non munito di formula esecutiva (T.A.R. Lazio, Sez. I, 30.10.12, n. 10127) e prima che tale termine scada il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. La norma di cui al ripetuto art. 14 si riferisce espressamente alla “esecuzione forzata” e non al giudizio di ottemperanza ma, attesa la finalità della disposizione di concedere alle Amministrazioni un adeguato intervallo, tra la richiesta di pagamento mediante la notificazione di un titolo, e l’avvio della relativa procedura coattiva, non sembra dubbio al Collegio che essa si applichi anche qualora l’esazione sia attuata mediante il giudizio di ottemperanza, essendo evidente l’analoga finalità di quest’ultimo (cfr., in termini, tra le ultime, Cons. Stato, Sez. IV, 13.6.13, n. 3293; T.A.R. Lazio, I, 10127/12, cit.; T.A.R. Liguria, Sez. I, 20.7.12, n. 1032).

In specie, il rammentato intervallo di centoventi giorni è ormai decorso e il ricorso per ottemperanza può dunque essere accolto, con riguardo a tutti gli importi richiesti, che, in mancanza di elementi di segno opposto, devono essere anche ricondotti alle spese successive, le quali gravano sui ricorrenti per la mancata esecuzione del giudicato.

Ne consegue che, per quel che riguarda la domanda principale, il Collegio, rilevato l’inadempimento, ordina che il Ministero della Giustizia provveda a dare piena ed integrale esecuzione al decreto di cui in epigrafe e, per l’effetto, provveda alla corresponsione in favore dei ricorrenti dell’importo di cui ciascuno ha diritto in relazione al decreto della Corte di appello di Roma in epigrafe, come sopra evidenziato.

Per quel che riguarda la domanda di liquidazione di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio rammenta che l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha ritenuto che, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la comminatoria delle penalità di mora di cui all’art.114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art.113, ivi comprese quelle aventi per oggetto prestazioni di natura pecuniaria, dando conseguentemente pieno e definitivo ingresso all’istituto dell’”astrainte” – quale penalità di mora nei confronti dell’intimata Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva – nell’esecuzione del giudicato per adempimento delle obbligazioni pecuniarie come quella di cui alla presente causa ( Cons. Stato, Ad. Plen. 25.06.14, n.15; Tar Lazio, Sez.I, 24.10.12, n.8748; Cons. Stato, Sez.V, 14.5.12, n.2744).

Per l’effetto, la Sezione ritiene che la relativa liquidazione può essere, in via generale, effettuata prendendo a fondamento il parametro, individuato dalla CEDU, dell’“interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali”; detta misura – e, quindi, il tasso sopra individuato, da applicare sulla sorte capitale dovuta a titolo indennitario – dovrà essere indi corrisposta a titolo di penalità di mora a carico dell’Amministrazione, a far tempo dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, fino alla data di insediamento del commissario ad acta, come di seguito individuato.

Applicando tali coordinate al caso di specie, il Collegio ravvisa la sussistenza delle condizioni per condannare il Ministero della Giustizia anche al pagamento della penalità di mora in favore delle parti ricorrenti su menzionate, che – alla stregua di quanto precedentemente osservato – andrà quantificato dalla stessa Amministrazione con riferimento ai parametri di determinazione appena indicati.

Il Collegio ritiene di accogliere anche la specifica richiesta delle parti ricorrenti, provvedendo a nominare fin da ora un commissario ad acta, che darà luogo – una volta decorso il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento, nello stesso ulteriore termine, delle somme indicate in narrativa.

Il predetto organo commissariale è nominato nella persona del responsabile dell’Ufficio X della Direzione centrale dei servizi del tesoro del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritenendosi opportuno che il commissario ad acta abbia una conoscenza diretta della gestione del bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la precisazione per la quale, tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della “legge Pinto”, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le spese della presente lite seguono la soccombenza e, liquidate equitativamente in relazione alla ripetitività del tipo di contenzioso, come da dispositivo, sono poste a carico della resistente Amministrazione e a favore del procuratore antistatario dei ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciandosi sui due ricorsi in epigrafe:

1) riunisce i ricorsi ex art. 70 c.p.a.;

2) dichiara l’inottemperanza del decreto in epigrafe e ordina al Ministero della Giustizia di dare piena e integrale esecuzione al decreto medesimo, provvedendo alla corresponsione in favore di ciascuno dei ricorrenti di tutti gli importi dovuti a titolo di capitale e interessi di cui i medesimi risultano creditori in forza del relativo titolo giudiziario;

– condanna il Ministero della Giustizia alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. in favore dei ricorrenti, giusta quanto in motivazione indicato;

– dispone che, ove l’Amministrazione non ottemperi a quanto sopra entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, il responsabile p.t. dell’Ufficio X della Direzione centrale dei servizi del Tesoro del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze; al quale è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell’ulteriore termine di giorni 30 (trenta);

3) condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio per complessivi euro 250,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario dei ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Giulia Ferrari, Consigliere

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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