OPPOSIZIONE ALLA PERENZIONE (MA IL RICORRENTE CHE HA FIRMATO L’ATTO E’ DEFUNTO DA ANNI!)

OPPOSIZIONE ALLA PERENZIONE (MA IL RICORRENTE CHE HA FIRMATO L’ATTO E’ DEFUNTO DA ANNI!)

(TAR Lazio, Sez. II-bis, 16 luglio 2015, n. 9637)

 

La perenzione del ricorso, pronunciata in applicazione dell’art. 1, comma 1, dell’all. 3 del d.lgs. n. 104 del 2010, opera di diritto ove le parti non abbiano provveduto al deposito, nel termine di 180 giorni dalla comunicazione del decreto di perenzione, di un atto, sottoscritto dall’interessato personalmente e dTAR_Lazioal difensore, oggetto di rituale notifica alle altre parti, di manifestazione della persistenza dell’interesse alla trattazione della causa, così come previsto dal citato art. 1, al comma 2 (cfr., tra le altre, TAR Sicilia, ord. n. 1095 del 22 aprile 2015).

  1. 09637/2015 REG.PROV.COLL.
  2. 00986/2002 REG.RIC

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 986 del 2002, proposto da:

 

  1. O., rappresentato e difeso dall’avv. A. C., con domicilio eletto presso C. P. in Roma, via A. n. 9;

 

contro

Anas – Ente Nazionale per le Strade, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. 35102 del 5.11.2001, emesso dall’ANAS, concernente il parere negativo alla sanatoria di un’opera edilizia, ex art. 32 l. 47/85;

di ogni altro atto presupposto, intermedio, connesso, collegato e/o consequenziale;

e per la condanna dell’ANAS al risarcimento dei danni;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Anas – Ente Nazionale per le Strade;

Visto il decreto presidenziale di perenzione n. 19046 del 2014;

Visto il ricorso in opposizione al decreto di perenzione, depositato in data 15 aprile 2015;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

– con decreto presidenziale n. 19046 del 5 novembre 2014, notificato alla parte ricorrente a mezzo PEC in data 7 novembre 2014, il presente ricorso è stato dichiarato perento in applicazione dell’art. 1 dell’all. 3 del d.lgs. n. 104 del 2010 e dell’art. 83 del medesimo d.lgs., fornendo, tra l’altro, espresse indicazioni circa la “facoltà per la parte ricorrente di manifestare la persistenza dell’interesse alla decisione della controversia secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 2” del menzionato allegato;

– a seguito della produzione in data 3 febbraio 2015 di “atto di costituzione” in giudizio della sig.ra P. C. S. in qualità di erede del sig. O. S., deceduto in data 11 giugno 2006, come da certificato di morte all’uopo allegato, il successivo 15 aprile 2015 è stato depositato “ricorso in opposizione” al decreto di perenzione di cui sopra, adducendo – in particolare – con lo stesso atto ma anche con memoria prodotta il successivo 5 giugno 2015 l’avvenuto deposito in data 22 ottobre 2013 di “istanza di interesse alla prosecuzione del giudizio”;

Considerato che tale istanza risulta, in effetti, a firma congiunta del sig. O. S. e del patrocinatore, avv. C.;

Ritenuto tuttavia che l’opposizione non sia meritevole di positivo riscontro, atteso che:

– il decreto di perenzione in contestazione è stato emesso in applicazione dell’art. 1, comma 1, dell’all. 3 del d.lgs. n. 104 del 2010, il quale dispone, in relazione ai “ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l’udienza di discussione” l’onere per le parti di presentare “una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 del codice e dal suo difensore” “nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”, statuendo espressamente che “in difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del presidente”;

– orbene, nel caso di specie non risulta che le parti abbiano provveduto, nel termine stabilito, al su indicato adempimento, e, pertanto, sussistono le condizioni per affermare che la perenzione, operante di diritto, è stata correttamente “rilevata” ex art. 83 c.pr.amm. (né, d’altro canto, risulta che le stesse parti abbiano provveduto al deposito nel termine di 180 giorni dalla comunicazione del decreto di perenzione di un atto, sottoscritto dall’interessato personalmente e dal difensore, oggetto di rituale notifica alle altre parti, di manifestazione della persistenza dell’interesse alla trattazione della causa, così come previsto dal citato art. 1, al comma 2 – cfr., tra le altre, TAR Sicilia, ord. n. 1095 del 22 aprile 2015);

– ad una differente conclusione non può, del resto, condurre l’atto di manifestazione di persistenza “dell’interesse alla prosecuzione ed alla decisione del giudizio”, con formale istanza di “fissazione di udienza”, invocato dal difensore, atteso che tale atto è stato depositato in data 22 ottobre 2013, ossia ben oltre il decorso del termine di 180 gg. fissato all’art. 1, comma 1, dell’all. 3 del d.lgs. n. 104 del 2010, e, ancora, risulta sottoscritto, sebbene senza indicazione di data, a nome del “Sig. O. S.”, ossia da un soggetto già defunto, al momento del deposito dell’atto stesso, da circa 7 anni (e, precisamente, in data 11 giugno 2006), con una grafia – tra l’altro – che non appare prima facie sovrapponibile a quella della firma riportata in calce al mandato del ricorso introduttivo;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso “in opposizione al decreto di perenzione” vada respinto;

Ritenuto, peraltro, che nessuna determinazione debba essere assunta in ordine alle spese, non risultando costituita l’Amministrazione intimata nel presente procedimento di opposizione;

Ritenuto, in ultimo, che, in ragione delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, sussista la necessità di disporre la trasmissione degli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) respinge l’opposizione a perenzione.

Nulla per le spese.

Dispone la trasmissione degli atti del giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2015 con l’intervento dei Magistrati:

Domenico Lundini, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Maria Ada Russo, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)