ANCORA SULLA GIURISDIZIONE SULLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI UN CONCORSO PUBBLICO…UTILIZZANDO CRITERI CHE APPAIONO DISCUTIBILI

TAR_LazioANCORA SULLA GIURISDIZIONE SULLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI UN CONCORSO PUBBLICO…UTILIZZANDO CRITERI CHE APPAIONO DISCUTIBILI

(TAR Lazio, Sez. III, 28 luglio 2015, n. 10375)

 

In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione” (per tutte, Cass. Civile, SS.UU., 12 novembre 2012, n. 19595).

 

[La ricorrente contesta, in estrema sintesi, le modalità con cui il CNR sta utilizzando le graduatorie di merito del concorso a cui l’istante ha partecipato a suo tempo (concorso pubblico n. 364.96 del 2009), lamentando in particolare l’illegittimità del criterio individuato dal Consiglio resistente di privilegiare il candidato idoneo già “interno” al CNR ovvero titolare di un contratto a tempo determinato. Nel caso di specie, sussistono i requisiti che la giurisprudenza ha individuato come determinanti per il maturarsi di una posizione di diritto soggettivo ovvero l’esistenza di una graduatoria con diritto allo scorrimento e la decisione dell’amministrazione di avvalersi della predetta graduatoria]

N. 10375/2015 REG.PROV.COLL.

N. 08079/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8079 del 2015, proposto da:
A. G., rappresentato e difeso dall’avv. M. B., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale A. 11;

contro

CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

E. B., rappresentata e difesa dall’avv. F. A., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via C., 2;

per l’annullamento

– della determinazione prot. 0022307 del 31.03.15 avente ad oggetto: assunzione mediante scorrimento di graduatorie di 8 idonei del concorso pubblico per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di complessive 81 unità di personale nel profilo di ricercatore – III livello professionale presso istituti/strutture del CNR dislocate nelle regioni Abruzzo, Lazio e Umbria – risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche e di Elisabetta Bucciarelli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2015 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che, con il ricorso in esame, la ricorrente contesta, in estrema sintesi, le modalità con cui il CNR sta utilizzando le graduatorie di merito del concorso a cui l’istante ha partecipato a suo tempo (concorso pubblico n. 364.96 del 2009), lamentando in particolare l’illegittimità del criterio individuato dal Consiglio resistente di privilegiare il candidato idoneo già “interno” al CNR ovvero titolare di un contratto a tempo determinato;

– che, in ragione di quanto sopra, l’oggetto del giudizio esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando invece nella sfera di cognizione del giudice ordinario, alla luce di quanto – ormai in via uniforme – riconosciuto dalla giurisprudenza (per tutte, Cass. Civile, SS.UU., 12 novembre 2012, n. 19595) secondo cui “in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione”,

– che, invero, nel caso di specie, sussistono i requisiti che la giurisprudenza ha individuato come determinanti per il maturarsi di una posizione di diritto soggettivo ovvero l’esistenza di una graduatoria con diritto allo scorrimento e la decisione dell’amministrazione di avvalersi della predetta graduatoria;

– che, in ragione di quanto sopra esposto, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in esame presso il quale la causa va proseguita con le modalità ed i termini previsti dall’art. 11 del CPA;

– che le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia in esame in favore di quello ordinario presso il quale la causa va proseguita con le modalità ed i termini previsti dall’art. 11 del CPA.

Spese del presente giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)